PROVVEDIMENTO 2 marzo 2007 - Iscrizione della denominazione «Sardegna» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agricoli e alimentari

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007, la denominazione «Sardegna» riferita alla categoria delle materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.), e' iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/06;

Ritenuto che sussista 1'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Sardegna», affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano;

Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Sardegna», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Sardegna» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 2 marzo 2007

Il direttore generale: La Torre

Allegato SCHEDA RIEPILOGATIVA REGOLAMENTO (CEE ) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO «SARDEGNA» N. NAZIONALE DEL FASCICOLO: 4/2003 (N. CE: ) DOP (X) -

I.G.P. ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori della D.O.P in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i Servizi competenti della Commissione europea.

  1. Servizio competente dello Stato membro:

    nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

    indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

    tel.: 06 4819968 - fax 06-42013126;

    e-mail: QTC3@politicheagricole.it

  2. Associazione richiedente.

    2.1. Nome:

    1) L.A.R.P.O. - Libera Associazione Regionale Produttori Olivicoli;

    2) A.P.P.O.O. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Oristano;

    3) A.P.P.O.S. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli Sassari;

    4) A.R.P.OL. - Associazione Regionale Produttori Olivicoli;

    5) A.P.P.O.N. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Nuoro;

    6) A.P.P.O.C. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli Cagliari;

    7) Associazione Regionale Olivicoltori Sardi.

    2.2. Indirizzo:

    1) Piazza Roma, Pal. Sotico - 09170 Oristano;

    2) via Cavour, 6 - 09170 Oristano;

    3) via Budapest, 10/A - 07100 Sassari;

    4) via XX Settembre, 25 - 09125 Cagliari;

    5) via Alghero, 3 - 08100 Nuoro;

    6) via Sassari, 3 III p. - 09123 Cagliari;

    7) via Emiciclo Garibaldi, 16 - 07100 Sassari.

    2.3. Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( ).

  3. Tipo di prodotto: classe 1.5 Olio extravergine di oliva.

  4. Descrizione del disciplinare:

    (sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2).

    4.1. Nome: «Sardegna».

    4.2. Descrizione:

    Olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche:

    acidita' in acido oleico ‹ o = 0,5%;

    panel test e altri parametri › o = 7 e comunque nel rispetto della normativa vigente;

    numero di perossidi ‹ o = 15;

    polifenoli › o = 100 ppm;

    tocoferoli › o = 100 ppm;

    colore: da verde a giallo con variazioni cromatiche nel tempo;

    odore: fruttato;

    sapore: fruttato con sentori di amaro e di piccante.

    4.3. Zona geografica:

    la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Sardegna» interessa il territorio amministrativo dei comuni nella provincia di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari indicati nel disciplinare di produzione e situati nella regione Sardegna.

    4.4. Prova dell'origine:

    la coltivazione dell'olivo in Sardegna risale ad epoche remote in quanto specie autoctona, facente parte della flora spontanea dell'isola. Il rinvenimento di navi puniche e romane contenenti anfore di vino ed olio sono la testimonianza che vi era gia' a quell'epoca un fiorente traffico del prodotto. Il diffondersi degli ordini religiosi, in particolare dopo il mille, porto' ad incrementare la coltivazione dell'olivo nell'isola. A questo proposito, si hanno diverse attestazioni dell'opera degli ordini monastici che si erano insediati nell'isola. Durante il lungo periodo di dominazione spagnola la coltivazione dell'olivo continuo' ad estendersi in virtu' di precisi provvedimenti che imponevano, tra l'altro, l'obbligo per ogni cittadino di innestare almeno dieci olivastri all'anno, pena il pagamento di 40 soldi ai contravventori; gli alberi restavano di proprieta' di chi li innestava. Negli stessi anni, giunsero dalla Spagna alcuni innestatori con il compito di preparare in loco degli istruttori con l'incarico di diffondere la tecnica dell'innesto. Inoltre, i...

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