Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948, nonche' il parere del consiglio regionale della Regione Sardegna; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni e compiti alla Regione 1. In attuazione dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono trasferiti alla Regione tutte le funzioni e i compiti in materia di agricoltura - ivi comprese le cooperative e i consorzi - foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione, svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche tramite enti o altri soggetti pubblici.

2. Resta ferma in capo allo Stato la funzione di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria e le competenze espressamente riservate allo Stato, che vengono indicate nell'articolo 2.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

- Il testo dell'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58, e' il seguente

´Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e...

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