Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati

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Rassegna
di giurisprudenza
Sanzioni amministrative
accessorie all’accertamento
di reati
SOMMARIO
a. Applicabilità delle sanzioni: presupposti; a-1) Fatto rile-
vante: nozione. a-2) Applicabilità nel patteggiamento. a-3)
Casistica. b. Revoca della patente.
a. Applicabilità delle sanzioni:
presupposti
In tema di guida in stato di ebbrezza, i presupposti applica-
tivi per la revoca della patente prevista sia dall’art. 186, comma
secondo bis cod. strada sia dall’art. 222, comma secondo, cod.
strada sono solo parzialmente coincidenti, giacché per entram-
be le norme è previsto che il conducente presenti un tasso al-
colemico superiore a 1,5 g/l; tuttavia, per l’operatività dell’ipo-
tesi ex art. 186, comma secondo bis, è, altresì, necessario che
il conducente abbia provocato un incidente stradale mentre,
per la diversa prescrizione di cui al secondo comma dell’art.
222, occorre che il guidatore abbia commesso i delitti di lesioni
colpose gravi o gravissime oppure di omicidio colposo. * Cass.
pen., sez. IV, 30 gennaio 2015, n. 4640 (c.c. 8 gennaio 2015), P.G.
in proc. Burger, in questa Rivista n. 6/2015 [RV262437]
Tra i reati di guida in stato di alterazione per assunzione di
sostanze stupefacenti e di guida senza patente contestualmen-
te accertati non è conf‌igurabile concorso formale ai sensi del
comma primo dell’art. 81 cod. pen . * Cass. pen., sez. IV, 17 mag-
gio 2013, n. 21281 (ud. 11 dicembre 2012), Priulla, in questa Ri-
vista 1/14. [RV256193]
La diminuzione f‌ino ad un terzo della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dal-
l’art. 222, comma secondo bis, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, deve
ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444
c.p.p. per i reati d’omicidio colposo e lesioni personali colpose
commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circo-
lazione stradale. (Fattispecie in tema di sospensione della paten-
te di guida per illeciti di cui all’art. 189, commi sesto e settimo,
nuovo c.s.). * Cass. pen., sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 41810 (ud. 3
luglio 2009), Quinzi, in questa Rivista n. 5/2010. [RV245451]
In materia di circolazione stradale, la sanzione amministrati-
va accessoria della sospensione della patente di guida prevista
dall’art. 222 comma secondo c.s. consegue di diritto all’accer-
tamento di un fatto da cui sia derivata una lesione personale
colposa, per cui al giudice residua uno spazio di valutazione
discrezionale solo in relazione alla determinazione della durata
del periodo di sospensione, che deve f‌issare, nell’ambito dei li-
miti stabiliti dalla legge, tenendo conto della gravità del fatto e
della pericolosità specif‌ica nella guida dimostrata dall’imputato
(in motivazione la Corte ha precisato che ai f‌ini dell’applicazio-
ne della sanzione accessoria e della sua durata è del tutto irrile-
vante il lasso di tempo intercorso dall’incidente). * Cass. pen.,
sez. IV, 11 marzo 2004, n. 11522 (ud. 6 dicembre 2003), Milesi, in
questa Rivista 2005, 53.
L’applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione o della revoca della patente di guida ai sensi
dell’art. 222 del codice della strada presuppone la previa conte-
stazione della violazione della norma posta a regolamentazione
stradale da cui siano derivati danni alla persona. * Cass. civ.,
sez. I, 16 dicembre 2003, n. 19198, Valente c. Prefetto Prov. Chie-
ti, in questa Rivista 2004, 506.
La sospensione della patente di guida in conseguenza di con-
danna penale o di applicazione della pena su richiesta, non es-
sendo assimilabile, per la sua natura di sanzione amministrativa
accessoria, ad una pena accessoria, e richiedendo inoltre una
valutazione discrezionale in ordine alla determinazione della sua
durata, non può essere applicata in sede esecutiva ai sensi dell’art.
676, comma 1, c.p.p. * Cass. pen., sez. IV, 25 novembre 2003, n.
45417 (c.c. 1 ottobre 2003), Americo, in questa Rivista 2004, 388.
a-1. Fatto rilevante: nozione
In tema di sospensione della patente di guida, ai sensi del-
l’art. 91 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ogni infortunio del traf-
f‌ico comporta, normalmente, la violazione della normativa in
materia di circolazione stradale, quanto meno sotto l’aspetto
della obliterazione della disposizione fondamentale ex art. 101
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. Ne consegue che nei confronti del
responsabile o corresponsabile dell’infortunio, con danni alle
persone, va sempre applicata la ridetta disposizione di legge,
indipendentemente dalla circostanza che, nell’ipotesi di urto tra
veicoli, questo sia stato inferto dall’uno o l’altro. (Fattispecie
in cui si sosteneva la inapplicabilità della disposizione relativa
alla sospensione della patente nei confronti di conducente di un
autocarro, assumendo che l’utente conf‌liggente era andato ad
urtare quest’ultimo mezzo, e non viceversa).* Cass. pen., sez. IV,
14 giugno 1989, n. 8565 (ud. 9 maggio 19891167), Clemenza, in
questa Rivista 1990, 223.
a-2. Applicabilità nel patteggiamento
In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti con-
cordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie
deve ritenersi come non apposta, non essendo l’applicazione di
dette sanzioni nella loro disponibilità. (In applicazione del sud-
detti principio la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza
di applicazione della pena che aveva f‌issato una durata della
sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme
rispetto alle indicazioni contenute nell’accordo delle parti). *
Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 2016, n. 39075 (c.c. 26 febbraio
2016), Favia, in questa Rivista n. 2/2017 [RV267978]
Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti, il giudice, nel determinare la durata della sanzione ammi-
nistrativa accessoria della sospensione della patente di guida
nei casi previsti dall’art. 222 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285,
deve tener conto della disciplina vigente al tempo del commes-
so reato. * Cass. pen., sez. VI, 30 dicembre 2008, n. 48438 (c.c. 20
novembre 2008), Palermo e altro. [RV242140]
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2018

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