DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2011, n. 3 - Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita''. (11G0037)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita', il quale ha introdotto una serie di obblighi a carico degli intermediari che, nell'ambito della propria attivita', eseguono pagamenti transfrontalieri, ed in particolare l'articolo 13;

Visto l'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, in base al quale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Sanzioni applicabili

1. Per la grave inosservanza degli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento, previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, di seguito denominato:'regolamento', nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato, affinche' le stesse fossero osservate da altri.

4. Per l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

5. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Avvertenza

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT