DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. 29 - Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonche'' gestione dell''anagrafe da parte dell''UNIRE. (11G0065)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi;

Vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi;

Vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (versione codificata), ed in particolare l'articolo 22, che ha abrogato la citata direttiva 90/426/CEE;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, ed in particolare, l'articolo 8, comma 15, che stabilisce che, sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, avvalendosi anche dell'Associazione italiana allevatori (APA), attraverso le sue strutture provinciali, per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante;

Visto il decreto in data 9 ottobre 2007 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che approva il manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2007;

Visto il decreto in data 29 dicembre 2009 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Preso atto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle norme recate dal regolamento (CE) n.504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008.

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE)

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

L'art. 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recita:

Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i

Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art.

2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al

Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.

.

- Il regolamento (CE) n. 504/2008 e' pubblicato nella

G.U.U.E. 7 giugno 2008, n. L 149.

- Le direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sono pubblicate

G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. L 224.

- La direttiva 2009/156 e' pubblicata nella G.U.U.E. 23

luglio 2010, n. L. 192.

- L'art. 8, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2003, n. 178, cosi' recita:

15. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale

(SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile

1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

.

- L'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.

173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n.

129., cosi' recita:

Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e' interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto...

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