Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1?? marzo 2002, n. 39.

DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2004, n.58

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760

e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche'

all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine,

a norma dell'articolo 3 della

legge 1° marzo 2002, n. 39.

Capo I Identificazione e registrazione dei bovini IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39; Visto il Regolamento (CE) 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992; Visto il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea, del 29 dicembre 1997; Visto il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000; Visto il Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.

317, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437; Visto il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003; Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Sanzioni in materia di apposizione dei marchi auricolari

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, che non ottemperi agli obblighi di identificazione degli animali di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, mediante apposizione dei marchi auricolari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo non regolarmente identificato.

  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tolga o sostituisca i marchi auricolari presenti sugli animali senza preventiva autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per ogni capo.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - La legge 1° marzo 2002, n. 39 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001».

    - L'art. 3, cosi' recita

    Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.

    2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

    3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi.

    Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

    - Il Regolamento (CE) 2081/92 del Consiglio e' pubblicata in GUCE n. L 208 del 24 luglio 1992.

    - Il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea e' pubblicato nella GUCE n. L 354 del 30 dicembre 1997.

    - Il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e' pubblicato nella GUCE n. L 204 dell'11 agosto 2000.

    - Il Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione e' pubblicato nella GUCE n. L 216 del 26 agosto 2000.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, reca: «Regolamenti recanti norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali».

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, reca:«Regolamento recante modalita' per l'identificazione e la registrazione dei bovini».

    - Il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, reca: «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina».

    Note all'art. 1

    - Per il Regolamento 1760/2000 vedi note alle premesse.

    L'art. 4, cosi' recita

    Art. 4. - 1. Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 31 dicembre 1997, o destinati dopo tale data al commercio intracomunitario, sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall'autorita' competente. I marchi auricolari recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare ciascun animale individualmente, nonche' l'azienda in cui e' nato. In deroga a quanto precede, gli animali nati prima del 1° gennaio 1998, e destinati al commercio intracomunitario dopo tale data, possono essere identificati sino al 1° settembre 1998 a norma della direttiva 92/102/CEE.

    In deroga al primo comma, gli animali nati prima del 1° gennaio 1998 e destinati al commercio intracomunitario dopo tale data ai fini della macellazione immediata possono essere identificati, fino al 1° settembre 1999, a norma della direttiva 92/102/CEE. Gli animali destinati a manifestazioni culturali o sportive (ad eccezione di fiere e esposizioni) possono essere identificati, anziche' con un marchio auricolare, mediante un sistema approvato dalla Commissione e che offra garanzie equivalenti.

    2. Il marchio auricolare e' apposto entro un tennine stabilito dallo Stato membro a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui e' nato. Fino al 31 dicembre 1999, questo periodo non puo' superare i trenta giorni e dopo tale data i venti giorni. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione puo' stabilire, secondo la procedura di cui all'art. 23, paragrafo 2, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo.

    Nessun animale nato dopo il 31 dicembre 1997 puo' lasciare un'azienda se non e' identificato a norma del presente articolo.

    3. Ogni animale importato da un Paese terzo, che abbia subito i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunita', e' identificato nell'azienda di destinazione mediante un marchio auricolare a norma del presente articolo entro un termine definito dallo Stato membro, non superiore ai venti giorni dopo i suddetti controlli e comunque prima che lasci l'azienda.

    Non occorre tuttavia identificare l'animale se l'azienda di destinazione e' un macello situato nello Stato membro in cui sono effettuati tali controlli e in cui l'animale e' effettivamente macellato nei venti giorni successivi ai controlli.

    L'identificazione iniziale effettuata dal Paese terzo e' registrata nella banca dati informatizzata di cui all'art. 5 oppure, qualora essa non sia pienamente operativa, nei registri di cui all'art. 3, assieme al codice di identificazione assegnato dallo Stato membro di destinazione.

    4. Gli animali provenienti da un altro Stato membro conservano il marchio auricolare originario.

    5. Il marchio auricolare non puo' essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorita' competente.

    6. I marchi auricolari sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali nei modi...

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