DELIBERAZIONE 23 luglio 2008 - Procedura sanzionatoria per violazione delle disposizioni statistiche e della normativa in materia di monetazione metallica.

IL DIRETTORE GENERALE

  1. Fonti normative e responsabile del procedimento.

Per la violazione degli obblighi di segnalazioni statistiche in materia valutaria e di bilancia dei pagamenti e' prevista l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, nonche' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 gennaio 2008.

L'irrogazione di sanzioni amministrative e' altresi' prevista per la violazione delle disposizioni in materia di monetazione metallica, di cui all'art. 52-bis del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

La procedura sanzionatoria prevede lo svolgimento da parte della Banca d'Italia di fasi procedimentali, per le quali e' responsabile il titolare dell'Unita' organizzativa (Capo del servizio) competente, secondo quanto indicato nel provvedimento della Banca d'Italia del 21 dicembre 2007:

Servizio informazioni sistema creditizio ovvero Servizio Statistiche economiche e finanziarie, secondo le rispettive competenze, per le violazioni riguardanti le disposizioni statistiche;

Servizio cassa generale per le violazioni delle disposizioni in materia di monetazione metallica.

Il responsabile del procedimento puo' designare dirigenti addetti all'Unita' organizzativa competente per lo svolgimento di singoli atti. 2. Articolazione delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia.

La procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni statistiche e in materia di monetazione metallica si articola, per quanto di competenza della Banca d'Italia, come segue:

  1. contestazione degli addebiti;

  2. adempimenti a fronte dell'esercizio della facolta' di oblazione (per le sole violazioni in materia statistica);

  3. ricezione delle controdeduzioni ed eventuali audizioni;

  4. valutazione del complesso degli elementi istruttori ai fini della proposta di:

    archiviazione del procedimento;

    trasmissione degli atti del procedimento, unitamente a una relazione illustrativa, al Ministro dell'economia e delle finanze, per l'eventuale irrogazione delle sanzioni;

  5. assunzione della decisione. a) Contestazione degli addebiti.

    Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, delle violazioni riscontrate.

    L'avvio del procedimento e' disposto dal Capo del servizio in...

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