La trasformazione della tipologia sanzionatoria nei confronti del crimine del colletto bianco

AutoreAntonio Bana
Pagine589-595

    La Iª parte è stata pubblicata in questa Rivista, 2002, 854.


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@@1.3. Nuovi strumenti di contrasto alla criminalità economica e la crisi del modello punitivo classico.

Nell'ordinamento positivo italiano non esiste una definizione della «criminalità economica». Tale definizione fa riferimento ad un termine di origine sociologica ma non ha riferimenti né giuridici né tecnico legislativi.

Alcuni paesi europei hanno tentato di dare una definizione della materia.

Ad esempio gli inglesi nel 1987 con la emanazione della Criminal Justice Act hanno creato un ufficio di investigazione: il Serious fraud office, cui, per la prima volta nell'ordinamento inglese, sono applicati dei barrister che dirigono le investigazioni e che seguono poi il processo rappresentando l'accusa nel pubblico dibattimento. Tale organismo ha competenza specifica in relazione alla serious fraud, che dalla legge vengono indicati come white collar crimes (cioè reati commessi dai colletti bianchi) ovvero dalle fraud excess $ 5m or involve international money movements (frodi superiori a cinquemilioni di Sterline o che comunque comportano movimenti di danaro a livello internazionale).

I francesi hanno creato il tracfin, emanazione del Gafi (Groupe action finanziaria) che controlla di propria iniziativa tutte le operazioni finanziarie di particolare rilievo e che segnala all'Autorità Giudiziaria le operazioni sospette.

I tedeschi hanno, invece, inserito nella legge dell'ordinamento giudiziario tedesco, al paragrafo 74 lettera c), la creazione di sezioni specializzate economiche presso alcuni tribunali tedeschi che hanno specifica competenza in reati di natura economica.

In Italia, allo stato, non esistono competenze specialistiche e neppure una definizione della criminalità economica, né per materia, né per tipo di autore, né per il bene giuridico tutelato.

Conseguentemente nella prassi con il termine criminalità economica si fa riferimento ai rapporti che esistono fra la criminalità, soprattutto quella organizzata, e la economia.

D'altra parte occorre considerare che nel nostro ordinamento l'approfondimento delle tematiche relative alla tutela penale del mercato finanziario è relativamente recente. La nostra tradizione giuridica attribuiva la tutela dei rapporti economici esclusivamente nell'ambito di una tutela di natura privatistica. La nostra tradizione giuridica era caratterizzata da principi quali pecunia non olet ovvero societas delinquere non potest. Tali principi hanno di fatto impedito qualsiasi intervento di natura penale nell'ambito delle transazioni finanziarie e nei confronti di quei soggetti - tipicamente societari - che operano sul mercato.

CARNELUTTI spiegava mirabilmente come il codice penale, improntato alla tutela dei beni giuridici, tutelava la ricchezza privata sia nella fase della formazione della ricchezza (libro II, titolo VIII, reati contro la produzione) sia nella fase della circolazione della ricchezza (reati e tutela della moneta, tutela del credito, tutela del contratto) soprattutto nella fase finale della conservazione della ricchezza (titolo XIII reati contro il patrimonio).

Da allora molte cose sono cambiate all'interno della nostra società. Uno dei fattori da prendere in considerazione è costituito dalla presenza in alcune regioni del territorio italiano di una fortissima criminalità organizzata che si manifesta con numerosi reati contro l'ordine pubblico, ma il cui aspetto più preoccupante è costituito dall'enorme flusso di danaro derivante dalle attività illecite (traffico di stupefacenti, estorsioni, rapine, usura, contrabbando, lotto clandestino, etc.).

Fra gli addetti ai lavori è diventato familiare il concetto di economia mafiosa come rete intricata di rapporti fra le attività criminali ed attività produttive formalmente lecite, ma finanziate in tutto o in parte con gli enormi profitti delle prime.

Alcuni fenomeni finanziari degli ultimi anni appaiono sintomatici rispetto a tali problematiche: l'esplosione degli investimenti in borsa, soprattutto in relazione agli investimenti anonimi; l'utilizzazione di titoli di stato negoziabili al portatore; la diffusione di società fiduciarie in aree geografiche tradizionalmente caratterizzate da una struttura economica arretrata, l'utilizzazione di strumenti finanziari con funzioni di schermo (lease back, leasing addossé, transfer price).

Parallelamente è stata progressivamente introdotta una normativa tesa ad ottenere la trasparenza delle operazioni finanziarie che intervengono dal mercato, con un forte ricorso a sanzioni penali a carico degli operatori scorretti. Ciò è avvenuto con la L. 77 del 1983 in tema di fondi comuni di investimento, con la L. 287 del 1990 in tema di antitrust, con la legge n. 1 del 1991 in tema di Insider Trading, con la L. 197 del 1990 concernenti le operazioni bancarie superiori a ventimilioni di lire, con il D.L. 84 del 25 gennaio 1992 in tema di Sicav (società di investimento a capitale variabili); con il D.L. 86 del 1992 in tema di OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari); da ultimo con la L. 310 del 1993, c.d. legge Mancino in tema di srl e di trasferimenti di immobili e di esercizi commerciali con l'obbligo dei notai di segnalare le transazioni sospette. Tutta questa complessa normativa costituisce in parte il superamento del principio societas delinquere non potest.

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@@1.4. Normativa penale e nuovi sviluppi della criminalità economica.

La normativa penale odierna si pone un problema di adeguamento in merito ai nuovi sviluppi della criminalità in ambito economico.

La legislazione nazionale ed europea sta prendendo in forte considerazione tutta una serie di misure repressive che dovrebbero essere applicate secondo le seguenti linee guida.

Sviluppare le misure di sequestro e confisca. Partendo dal dato di fatto che lo scopo principale dei criminali economici è quello di massimizzare le loro entrate illecite, riducendo in questo modo il rischio di law enforcement, risultano di grande utilità e importanza le forme politiche che attaccano i patrimoni guadagnati illegalmente.

La potenzialità dei sistemi di sequestro e di confisca dovrebbe essere sfruttata in ogni paese in modo uniforme, non solo nei casi legati al crimine organizzato, ma anche per la criminalità economica.

Estendere il sequestro e la confisca previsti per i reati di criminalità organizzata ai crimini economici.

Ricollegandoci a quanto affermato più sopra, si è constatato che in molti paesi del mondo, misure molto efficaci di confisca sono state sviluppate e migliorate in relazione ai reati di criminalità organizzata con la conseguenza della impossibilità di utilizzo di questi strumenti per altri tipi di reati.

In Italia, per esempio, il decreto legge n. 306/1992 (articolo 12 sexies) con successivi emendamenti ha introdotto un tipo particolarmente efficiente e severo di confisca le cui principali caratteristiche sono:

- l'applicabilità in connessione a condanne per comportamenti criminali particolarmente pericolosi (es.: associazione di stampo mafioso, estorsione, sequestro a scopo di estorsione, impiego di denaro o beni o utilità di provenienza illecita, usura, riciclaggio, reati connessi al traffico di droga);

- la formale inversione dell'onere della prova. Il decreto legge n. 306/1992 è stato emanato per rendere più operativa la lotta alla criminalità organizzata.

Il fatto che l'ordine di confisca possa essere emesso anche nei confronti di alcuni tipi di reato economico come l'usura e il riciclaggio sembra essere una prova del valore delle misure di confisca anche nel campo della criminalità economica, chiunque siano gli autori di reato.

Infine un ulteriore passo dovrebbe essere quello di estendere le misure come quella in oggetto ad altri reati economici come la corruzione e la frode.

Introdurre la responsabilità penale delle imprese. Le sanzioni penali contro le persone giuridiche possono essere molto efficaci ed efficienti nei confronti di imprese infiltrate da gruppi criminali o comunque coinvolte in pratiche illegali in genere.

La responsabilità penale personale è in grado di toccare solo i soggetti che non sono le menti delle operazioni illecite o che possono facilmente essere rimpiazzati da qualcuno che guida la società e ne decide la strategia.

Tutti i tipi di misure penali nei confronti delle persone giuridiche possono essere descritti in termini di sanzioni economiche contro la società e le sanzioni economiche in genere si sono dimostrate molto valide nel contrastare quei criminali il cui fine ultimo è costituito dal profitto.

Queste argomentazioni verranno sviluppate in un capitolo a parte (2.7) sul nuovo decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, adottato in esecuzione della legge 29 settembre 2000 n. 300.

Sulla base di quanto sopra affermato, viene formulato in alcuni studi del prof. Ernesto U. Savona la possibilità di dare una risposta concreta per poter sanzionare in modo efficace il fenomeno delle interdipendenze tra reati economici.

La prima via da perseguire per Savona è quella di «introdurre nelle parti generali dei codici penali in relazione ai reati economici particolari circostanze aggravanti nel caso di reati commessi l'uno per nascondere i profitti dell'altro o in una catena al fine di raggiungere un guadagno illecito. Il fatto rilevante è che l'unicità del disegno criminoso dovrebbe essere considerata come una manifestazione della natura particolarmente pericolosa degli autori dei crimini in questione».

Seconda via: «aumentare le potenzialità dei reati associativi per meglio raggiungere il risultato di contrastare i reati economici perpetrati su un'ampia base organizzativa. Oggi i reati economici, come dovrebbe essere chiaro, sono solitamente commessi in associazione tra persone. È quindi abbastanza ovvio che la questione dovrebbe essere approntata attraverso reati che sanzionano l'associazione criminale» 1.

@@1.5. Dove la criminalità economica incontra la criminalità organizzata. Il...

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