Procedura sanzionatoria amministrativa prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1?? settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)

  1. Premessa.

    L'art. 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito T.U.B.), come modificato dall'art. 26, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 attribuisce all'Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito U.I.C.) il potere di applicare le sanzioni amministrative stabilite per l'inosservanza delle norme previste dal T.U.B. medesimo, come modificate dall'art. 39, comma 3 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e delle relative disposizioni di attuazione.

    Il presente provvedimento e' adottato ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e disciplina, nel rispetto dei principi dettati dalla medesima legge n. 241/1990 nonche' dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le fasi del procedimento sanzionatorio, determinando altresi' il termine entro cui esso deve concludersi ed individuandone il relativo responsabile.

  2. Fonti normative.

    La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del T.U.B.:

    art. 133, come modificato dall'art. 64, comma 24, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, dall'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, dall'art. 55, comma 3, della legge 1 marzo 2002, n. 39, che dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di abuso di denominazione, aumentata nella misura prevista dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

    art. 139, comma 1, come modificato dall'art. 64, comma 24, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 e dall'art. 9.46, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, tra l'altro, delle disposizioni in materia di partecipazione al capitale sociale di intermediari finanziari, aumentata nella misura prevista dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

    art. 140, comma 1, come modificato dall'art. 32 del decreto legislativo n. 342/1999, che prevede, fra l'altro, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di intermediari finanziari, aumentate nella misura prevista dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

    art. 144, cosi' come modificato dall'art. 64, comma 33, del decreto legislativo n. 415/1996, dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 342/1999 e dall'art. 55, comma 3, della legge n. 39/2002, che indica le norme del medesimo T.U.B. la cui violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie, determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari delle stesse nonche' gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime, come aumentati dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

    art. 145, cosi' come modificato dall'art. 64, comma 35, del decreto legislativo n. 415/1996, dall'art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 342/1999 e dall'art. 26 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa.

    Si richiamano, inoltre...

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