Santa Sede e Stato Vaticano

AutoreLuigi Tramontano
Pagine51-54
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Capitolo 1
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Garanzie
personali
Sovranità
La Santa Sede
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SANTA SEDE
E STATO VATICANO
Con la locuzione Santa Sede o Sede Apostolica si intendono due real-
tà ben distinte, che spesso, nel linguaggio comune vengono assimilate: la
f‌igura del Romano Pontef‌ice e l’insieme degli uff‌ici che lo coadiuvano
ovvero la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa
e gli altri organismi della Curia romana (can. 360 e can. 361 del Codice di
diritto canonico). Si tratta degli organi di governo centrale della Chiesa
Cattolica mediante i quali il Sommo Pontef‌ice esercita il proprio uff‌icio.
In tale prospettiva la Santa Sede risulta essere un ente ecclesiastico partico-
lare, dal momento che ad esso non si applicano le norme di cui alle leggi
n. 222 e n. 206 del 1985 in materia di enti ecclesiastici e tuttavia è un ente
dotato di personalità giuridica in virtù di un “antico possesso di stato”,
risalente al 1870, ovvero al momento in cui si realizzò l’unione di Roma
all’Italia, e tale personalità giuridica non fu soppressa.
La duplice accezione ed il conseguente uso promiscuo del termine derivano
dal fatto che nel Trattato facente parte dei Patti Lateranensi alcuni articoli
indicano come Santa Sede soltanto l’uff‌icio del Pontef‌ice, mentre in altri
l’espressione è chiaramente utilizzata in senso più ampio (art. 17, art. 18).
La Santa Sede esercita la propria sovranità sullo Stato della Città del Vati-
cano, territorio sul quale l’Italia “riconosce alla Santa Sede la piena pro-
prietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana” (art. 3 del
Trattato).
Il Trattato, al f‌ine di salvaguardare la piena libertà della Santa Sede nel-
l’esercizio delle proprie funzioni, concede garanzie a carattere personale nei
confronti della f‌igura del Pontef‌ice e garanzie reali, funzionali ed economi-
che nei confronti della Città del Vaticano.
Per quanto concerne le garanzie personali, l’art. 8 del Trattato stabilisce che
la f‌igura del Papa è sacra ed inviolabile; ne consegue che lo Stato italiano
punisce con le stesse pene disposte dagli artt. 276 e 277 c.p. coloro che per-
seguono o tentano di perseguire attentati al Pontef‌ice.
Garanzie a carattere personale sono previste anche per dignitari e funzionari
pontif‌ici che, anche al di fuori del Vaticano, sono esenti da ogni impedimen-
to, da investigazioni o controlli.
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