Sanatoria 2009 e violazione dell’ordine di espulsione: conseguenze sul procedimento penale

AutoreTeodor Nasi
Pagine807-809

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Il decreto prefettizio di espulsione del cittadino extracomunitario clandestino e il conseguente ordine di espulsione del Questore sono forse i provvedimenti amministrativi in materia di immigrazione la cui violazione ha generato una mole di giurisprudenza penale talmente ampia da impedirne la trattazione nei limiti imposti dalla necessaria brevità di un articolo. Tuttavia, le recenti novelle in materia di immigrazione hanno introdotto novità di rilievo che possono ben essere riassunte in attesa di nuove pronunce dei giudici. Tra queste, ci si vuole concentrare su un aspetto della Legge 102/09, la quale ha convertito in legge il d.l. 78/09, ovvero sulla c.d. “sanatoria per colf e badanti”. Proprio in sede di conversione si è infatti introdotto l’art. 1 ter, il quale contiene due disposti di notevole rilievo per la prassi processuale penale. Il primo è contenuto nel comma 8: “Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

  1. relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

  2. relative all’impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.”.

    Il secondo si trova nel comma 13: “Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

  3. nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

  4. che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

  5. che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.”.

    È utile infine restringere ulteriormente il campo dell’indagine al reato previsto dall’articolo 14, comma 5 ter, D.L.vo 286/98, non solo perché si tratta della fattispecie punita con la pena più rilevante e quindi quella più sentita da chi è coinvolto nel processo penale, ma anche perché è quella più diffusa e problematica nella prassi.

    Ora, è noto che la norma punisce il clandestino che non ottemperi, senza giustificato motivo, all’ordine di espulsione del Questore. L’ordine di espulsione è l’imperativo, fondato sul relativo decreto del Prefetto, di lasciare il territorio italiano entro cinque giorni dalla notifica dello stesso. È un disposto nato per essere applicato a quei casi, residuali in teoria, in cui l’autorità amministrativa non riesca ad accompagnare direttamente alla frontiera il clandestino ovvero non riesca a rinchiuderlo in un centro di identificazione ed espulsione (CIE). La realtà si è tuttavia imposta con un numero di clandestini ingestibile con i mezzi previsti come “ordinari” e pertanto è diventata regola l’eccezione: l’ordine di espulsione è ormai il provvedimento prevalente in percentuale, per non dire quello quasi esclusivo.

    È difficile trovare delle statistiche sul fenomeno sommerso per eccellenza, quello dei clandestini. Si sa per certo che i CIE hanno una capacità effettiva di ricezione per un totale di 1.920 posti. La sanatoria del 2009 ha visto la presentazione di 294.744 domande1. Vale a dire che vi erano almeno altrettanti clandestini sul territorio italiano. Ora, non è difficile immaginare che una non trascurabile percentuale di costoro sia stata destinataria di un ordine di espulsione2: nel 2007, solo la Questura di Milano pare infatti abbia firmato circa 3.000 ordini in tal senso3.

    Da questa premessa si comprende...

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