COMUNICATO - Rinnovo in sanatoria della concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali «Tre Cannoni», in Ne'' e trasferimento della titolarita'' a favore della Societa'' Minerali Investimenti S.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis).

Delibera:

Per motivi indicati in premessa di:

  1. Di disporre, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 33/1977, il rinnovo in sanatoria della concessione mineraria, denominata ´Tre Cannoniª, nel territorio del comune di Ne' (Genova), relativamente ad un'area pari a ettari 58, are 12, centiare 62, a favore della Sorgenti S. Paolo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma, via Costantino Morin, n. 45, per una durata di anni venti, gia' assentita con deliberazione della Giunta regionale n. 3244 del 25 giugno 1987.

  2. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 25, della l.r. n. 33/1977, il trasferimento a favore della ´Societa' Minerali Investimenti S.r.l.ª, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma, via Australia, 23, Codice fiscale 09352471008, in considerazione del programma di coltivazione e degli investimenti economico-finanziari che intende sostenere, della concessione per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale denominata ´Tre Cannoniª in comune di Ne (Genova), per un'area di concessione pari ad ettari 58, are 12, centiare 62, secondo le planimetrie agli atti dell'ufficio, con annesso stabilimento di imbottigliamento nel Comune di Ne' (Genova), fermo restando quanto previsto all'art. 38 della l.r. n. 33/1977.

  3. Di stabilire ch la ´Societa' Minerali Investimenti S.r.l.ª e' tenuta:

    a) corrispondere alla regione Liguria a noma dell'articolo 23 della legge regionale n. 33/1977, citata il canone annuo anticipato di euto 301,49 (tecnotiuno/49), pari al diritto proporzionale annuo di euro 5,11 (cinque/11) per ettaro o frazione di esso, come previsto dal decreto dirigenziale n. 175 del 25 gennaio 2005, nonche' il diritto fisso di euto 833,56 (ottocentotrentare/56) quale tassa regionale inerente il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali;

    b) ad eseguere il programma generale di coltivazione, trasmesso ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 33/1977, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

    c) ad eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di un dipendente della regione, la misura della portata delle singole sorgenti;

    d) a procedere, almeno ogni cinque anni, su campioni prelevati alla presenza di un dipendente regionale, all'esecuzione delle analisi fisiche, chimico-fisiche, farmacologiche e cliniche, nonche' - almeno una volta all'anno all'effettuazione delle...

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