Modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla facolta' di sanare le responsabilita' amministrative derivanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione ed ai commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossio...

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 426, secondo periodo che, in attesa della riforma organica del settore della riscossione e fermi restando i casi di responsabilita' penale, riconosce ai concessionari del servizio nazionale della riscossione ed ai commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la facolta' di sanare le responsabilita' amministrative derivanti dall'attivita' svolta fino al 30 giugno 2005, termine cosi' modificato dal comma 38, lettera a), dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004;

Visto il comma 426-bis del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, introdotto con la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e secondo il quale, per i soggetti che esercitano la facolta' di sanare le responsabilita' amministrative, le irregolarita' compiute nell'esercizio dell'attivita' di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e le comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003, sono presentate entro il 30 settembre 2006, termini cosi' modificati dall'articolo 3, comma 38, lettera b), nn. 1 e 2, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203;

Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, come modificato dall'articolo 3, comma 39, del predetto decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede che il termine del 30 giugno 2005, relativo al versamento della prima rata, pari al 40 per cento del totale, e' prorogato al 29 dicembre 2005;

Visto il citato comma 426, terzo periodo, che prevede che il versamento delle altre due rate, ciascuna pari al 30 per cento del totale, sono da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006;

Visto, altresi', il quarto periodo del citato comma 426, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalita' di applicazione delle disposizioni di tale comma;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, articoli da 103 a 109 e 111 e il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, articoli da 47 a 53, che individuano le sanzioni applicabili alle violazioni compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dai commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, rispettivamente, fino al 30 giugno 1999 e a decorrere dal 1° luglio 1999;

Visti gli articoli 82, 83 e 90 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 e gli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, che disciplinano le cause di diniego del rimborso e del discarico per inesigibilita' ed il relativo procedimento da applicare a fini della loro contestazione;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva per la riscossione nella seduta del 1° agosto 2005;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 novembre 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-639/UCL del 17 gennaio 2006;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. Per effetto della sanatoria di cui all'articolo 1, comma 426, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di seguito denominata «sanatoria», nei confronti dei soggetti ivi indicati, fermi restando i provvedimenti sanzionatori divenuti definitivi alla data del 30 giugno 2005, si estingue la responsabilita' amministrativa per le violazioni, anche se non ancora contestate, punite con le sanzioni previste dagli articoli da 103 a 109 e 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, compiute fino al 30 giugno 2005.

  2. Sono comunque dovuti gli importi da corrispondere ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 e dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999 eventualmente non versati ed i relativi interessi.

    Note alle premesse:

    - Il testo vigente del comma 426 dell'art. 1, della

    legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante: «Disposizioni per

    la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

    Stato (legge finanziaria 2005)», pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento

    ordinario e' il seguente:

    426 (Riscossione mediante ruolo per il recupero delle

    somme dovute dal concessionario per inadempimento.

    Definizione agevolata di irregolarita' pregresse). E'

    effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute,

    per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di

    intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale

    soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi

    dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.

    46, e successive modificazioni. In attesa della riforma

    organica del settore della riscossione, fermi restando i

    casi di responsabilita' penale, i concessionari del

    servizio nazionale della riscossione ed i commissari

    governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di

    cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno

    facolta' di sanare le responsabilita' amministrative

    derivanti dall'attivita' svolta fino al 30 giugno 2005

    dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun

    abitante residente negli ambiti territoriali ad

    essiaffidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004.

    L'importo dovuto e' versato in tre rate, la prima pari al

    40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni

    dalla data di entrata in vigore del decreto di cui

    all'ultimo periodo del presente comma, e comma e comunque

    entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al

    30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro

    il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con

    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono

    stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni

    del presente comma

    .

    - Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,

    recante: «Riordino del servizio nazionale della

    riscossione, in attuazione della delega prevista dalla

    legge 28 settembre 1998, n. 337» e' pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97.

    - Il testo vigente del comma 426-bis (riscossione

    mediante ruolo per il recupero delle somme dovute dal

    concessionario per inadempimento. Definizione agevolata di

    irregolarita' pregresse). dell'art. 1, della legge

    30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria) e' il

    seguente: «Per effetto dell'esercizio della facolta'

    prevista dal comma 426, le irregolarita' compiute

    nell'esercizio dell'attivita' di riscossione non

    determinano il diniego del diritto al rimborso o del

    discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o

    delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi

    restando gli effetti delle predette definizioni, le

    comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli

    consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro

    il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il termine

    previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo

    13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006».

    - Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 contiene

    disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo

    sviluppo economico, sociale e territoriale, e' stato

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62 e

    convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge

    14 maggio 2005, n. 80.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio

    1988, n. 43, contenente la disciplina relativa

    all'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e

    di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai

    sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657,

    e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1988, n.

    49, S.O.

    - Si riporta il testo vigente degli articoli 82, 83 e

    90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988:

    Art. 82 (Perdita del diritto al rimborso). - 1. Il

    concessionario decade dal diritto al rimborso:

    a) quando ha presentato la domanda di rimborso o ha

    proceduto in via esecutiva oltre i termini stabiliti dagli

    articoli precedenti;

    b) quando gli atti della procedura esecutiva

    risultano viziati da irregolarita' salvo che egli non

    dimostri che l'irregolarita' non ha influito sull'esito

    della stessa procedura;

    c) quando la mancata riscossione e' dovuta a fatto

    imputabile al custode dei beni pignorati; in tal caso il

    diritto al rimborso spetta per l'ammontare che eccede il

    valore dei beni pignorati;

    d).

    2. Se la perdita del diritto al rimborso e' causata da

    fatto imputabile al concessionario delegato, il delegante

    ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo con

    le procedure previste dagli articoli 56 e seguenti.

    3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche

    quando il concessionario dichiarato decaduto o revocato ha

    perso il diritto al rimborso delle somme anticipate, ai

    sensi dell'art. 74, comma 2, per fatto imputabile al

    concessionario o al delegato provvisorio succedutogli

    .

    Art. 83 (Ammissione o diniego del rimborso). - 1.

    L'ufficio dell'amministrazione finanziaria o l'ente che ha

    emesso il ruolo e al quale e' stata presentata la domanda

    dispone, entro il termine di dodici mesi, il rimborso, per

    ciascuna rata iscritta a ruolo, dell'ammontare delle quote

    inesigibili che non risultano gia' rimborsate. Il

    ...

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