Modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla facolta' di sanare le responsabilita' amministrative derivanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione ed ai commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossio...
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 426, secondo periodo che, in attesa della riforma organica del settore della riscossione e fermi restando i casi di responsabilita' penale, riconosce ai concessionari del servizio nazionale della riscossione ed ai commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la facolta' di sanare le responsabilita' amministrative derivanti dall'attivita' svolta fino al 30 giugno 2005, termine cosi' modificato dal comma 38, lettera a), dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004;
Visto il comma 426-bis del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, introdotto con la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e secondo il quale, per i soggetti che esercitano la facolta' di sanare le responsabilita' amministrative, le irregolarita' compiute nell'esercizio dell'attivita' di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e le comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003, sono presentate entro il 30 settembre 2006, termini cosi' modificati dall'articolo 3, comma 38, lettera b), nn. 1 e 2, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203;
Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, come modificato dall'articolo 3, comma 39, del predetto decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede che il termine del 30 giugno 2005, relativo al versamento della prima rata, pari al 40 per cento del totale, e' prorogato al 29 dicembre 2005;
Visto il citato comma 426, terzo periodo, che prevede che il versamento delle altre due rate, ciascuna pari al 30 per cento del totale, sono da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006;
Visto, altresi', il quarto periodo del citato comma 426, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalita' di applicazione delle disposizioni di tale comma;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, articoli da 103 a 109 e 111 e il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, articoli da 47 a 53, che individuano le sanzioni applicabili alle violazioni compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dai commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, rispettivamente, fino al 30 giugno 1999 e a decorrere dal 1° luglio 1999;
Visti gli articoli 82, 83 e 90 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 e gli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, che disciplinano le cause di diniego del rimborso e del discarico per inesigibilita' ed il relativo procedimento da applicare a fini della loro contestazione;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva per la riscossione nella seduta del 1° agosto 2005;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 novembre 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-639/UCL del 17 gennaio 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
-
Per effetto della sanatoria di cui all'articolo 1, comma 426, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di seguito denominata «sanatoria», nei confronti dei soggetti ivi indicati, fermi restando i provvedimenti sanzionatori divenuti definitivi alla data del 30 giugno 2005, si estingue la responsabilita' amministrativa per le violazioni, anche se non ancora contestate, punite con le sanzioni previste dagli articoli da 103 a 109 e 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, compiute fino al 30 giugno 2005.
-
Sono comunque dovuti gli importi da corrispondere ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 e dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999 eventualmente non versati ed i relativi interessi.
Note alle premesse:
- Il testo vigente del comma 426 dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento
ordinario e' il seguente:
426 (Riscossione mediante ruolo per il recupero delle
somme dovute dal concessionario per inadempimento.
Definizione agevolata di irregolarita' pregresse). E'
effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute,
per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di
intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale
soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e successive modificazioni. In attesa della riforma
organica del settore della riscossione, fermi restando i
casi di responsabilita' penale, i concessionari del
servizio nazionale della riscossione ed i commissari
governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di
cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno
facolta' di sanare le responsabilita' amministrative
derivanti dall'attivita' svolta fino al 30 giugno 2005
dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun
abitante residente negli ambiti territoriali ad
essiaffidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004.
L'importo dovuto e' versato in tre rate, la prima pari al
40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'ultimo periodo del presente comma, e comma e comunque
entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al
30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro
il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni
del presente comma
.
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
recante: «Riordino del servizio nazionale della
riscossione, in attuazione della delega prevista dalla
legge 28 settembre 1998, n. 337» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97.
- Il testo vigente del comma 426-bis (riscossione
mediante ruolo per il recupero delle somme dovute dal
concessionario per inadempimento. Definizione agevolata di
irregolarita' pregresse). dell'art. 1, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria) e' il
seguente: «Per effetto dell'esercizio della facolta'
prevista dal comma 426, le irregolarita' compiute
nell'esercizio dell'attivita' di riscossione non
determinano il diniego del diritto al rimborso o del
discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o
delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi
restando gli effetti delle predette definizioni, le
comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli
consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro
il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il termine
previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006».
- Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 contiene
disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge
14 maggio 2005, n. 80.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, contenente la disciplina relativa
all'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e
di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai
sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1988, n.
49, S.O.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 82, 83 e
90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988:
Art. 82 (Perdita del diritto al rimborso). - 1. Il
concessionario decade dal diritto al rimborso:
a) quando ha presentato la domanda di rimborso o ha
proceduto in via esecutiva oltre i termini stabiliti dagli
articoli precedenti;
b) quando gli atti della procedura esecutiva
risultano viziati da irregolarita' salvo che egli non
dimostri che l'irregolarita' non ha influito sull'esito
della stessa procedura;
c) quando la mancata riscossione e' dovuta a fatto
imputabile al custode dei beni pignorati; in tal caso il
diritto al rimborso spetta per l'ammontare che eccede il
valore dei beni pignorati;
d).
2. Se la perdita del diritto al rimborso e' causata da
fatto imputabile al concessionario delegato, il delegante
ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo con
le procedure previste dagli articoli 56 e seguenti.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche
quando il concessionario dichiarato decaduto o revocato ha
perso il diritto al rimborso delle somme anticipate, ai
sensi dell'art. 74, comma 2, per fatto imputabile al
concessionario o al delegato provvisorio succedutogli
.
Art. 83 (Ammissione o diniego del rimborso). - 1.
L'ufficio dell'amministrazione finanziaria o l'ente che ha
emesso il ruolo e al quale e' stata presentata la domanda
dispone, entro il termine di dodici mesi, il rimborso, per
ciascuna rata iscritta a ruolo, dell'ammontare delle quote
inesigibili che non risultano gia' rimborsate. Il
...
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