DELIBERA 14 ottobre 2013 - Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013. (Delibera n. 23/SEZAUT/2013/INPR). (13A08593)

LA CORTE DEI CONTI Nella Sezione delle Autonomie Nell'Adunanza del 14 ottobre 2013, presieduta dal Presidente f.f. della Corte - Presidente della Sezione delle autonomie Raffaele Squitieri;

(Omissis);

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7- 8;

Visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009, n. 42;

Visti gli articoli da 147 a 147-quinquies, 148 e 148- bis del TUEL, come modificati dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, in corso di conversione, che proroga, al 30 novembre 2013, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione;

Vista la nota n. 8472 del 4 ottobre 2013, con la quale il Presidente f.f. della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza del giorno 14 ottobre 2013;

Vista la nota n. 8485 del 7 ottobre 2013, con la quale il Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza odierna, il Ragioniere Generale dello Stato;

Vista la nota n. 8481 del 7 ottobre 2013, con la quale il Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza odierna, il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno;

Vista la nota n. 8482, del 7 ottobre 2013, con la quale il Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza odierna, il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

Vista la nota n. 8483 del 7 ottobre 2013, con la quale il Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza odierna, il Presidente dell'Unione Province d'Italia;

Uditi nell'odierna seduta i rappresentanti del Ministero dell'interno, della Ragioneria Generale dello Stato, dell'Unione Province d'Italia e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

Uditi i relatori Presidente di Sezione Mario Falcucci e Consigliere Francesco Petronio;

Premesso Il percorso per l'attuazione del federalismo fiscale e' stato intrapreso in un momento di particolari difficolta' per la finanza pubblica, nel quale si e' reso necessario adottare reiterate manovre correttive in corso d'anno e si sono manifestati ripensamenti sul modello di imposizione locale finalizzato ad assicurare l'autonomia finanziaria degli enti locali. Il continuo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio preventivo rappresenta, dunque, la conseguenza di un contesto caratterizzato da ripetuti provvedimenti legislativi d'urgenza, che hanno determinato incertezze sulle risorse disponibili e inciso sulla stessa programmazione di bilancio. L'esercizio 2013, in particolare, risulta caratterizzato da un anomalo differimento, al 30 novembre, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), gli enti locali sono tenuti a deliberare entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, fatta salva la facolta' che la norma assegna al Ministro dell'interno di differirlo con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. La possibilita' del conferimento di proroghe del termine di presentazione del bilancio - che l'ordinamento contempla a regime - a seguito della delegificazione della materia e l'uso che ne e' stato fatto in concreto, inficia il principio della programmazione di bilancio rendendo l'esercizio provvisorio evenienza «ricorrente» piuttosto che «eccezionale». Vale al riguardo ricordare come l'ordinamento consideri fatto di rilevante gravita' la mancata presentazione del...

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