Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda di Agrigento, concluso in data 16 dicembre 2005 tra l'azienda e le rappresentanze sindacali aziendali FIT-CISL e FAISA-CISAL (po...

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE

SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI ESSENZIALI

su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore;

Premesso che l'azienda S´alvatore Lumia S.r.l.ª di Agrigento svolge attivita' di trasporto pubblico locale;

che, in data 16 dicembre 2005, l'azienda ´Salvatore Lumia S.r.l.ª di Agrigento e le rappresentanze sindacali aziendali FIT-CISL e FAISA-CISAL hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che in data 2 agosto 2006 tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990 e successive modificazioni;

che in data 28 agosto 2006 l'ADOC ha espresso parere favorevole in ordine al contenuto dell'accordo;

Considerato che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

  1. dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

  2. individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);

  3. individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per...

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