DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 agosto 2012, n. 157 - Regolamento di modifica del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2012) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare gli articoli da 61 a 65 relativi all'Asse 4, Leader dei programmi di sviluppo rurale;

Visto in particolare l'art. 62, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1698/2005 che statuisce che i gruppi di azione locale (di seguito GAL) selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia di sviluppo locale;

Visto il programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 2007-2013, approvato con la decisione C(2007) 5715 della Commissione europea del 20 novembre 2007, che nell'ambito del paragrafo 5.3.4 Asse 4 - Leader definisce i GAL come i soggetti che propongono e hanno la responsabilita' dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale e, tra gli altri, devono garantire la capacita' di selezionare i progetti da finanziare, compresi i progetti di cooperazione, assumendo la responsabilita' delle decisioni e dell'attivita' di verifica e controllo;

Visto il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con proprio decreto 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. (di seguito regolamento generale del PSR) come modificato con proprio decreto 14 novembre 2011, n. 0266/Pres. e relativamente agli allegati e alle disposizioni tecniche delle schede di misura modificato con i decreti del direttore del Servizio sviluppo rurale: n. 477/2011, n.

2178/2011 e n. 112/2012;

Visto l'art. 74 (Gruppi di Azione Locale) comma 2 del regolamento generale del PSR che attribuisce al GAL, in persona del suo organo collegiale, la responsabilita' e la competenza per le decisioni finali sulla selezione e approvazione di tutti i progetti finanziabili;

Visto l'art. 12 (Bandi per l'accesso individuale) del Capo I (Procedimento per la concessione degli aiuti nell'accesso individuale) del Titolo II (Accesso individuale) che prevede che i bandi per l'accesso individuale sono predisposti dalle strutture responsabili di misura in collaborazione con gli uffici attuatori e sono approvati con provvedimento dell'autorita' di gestione;

Visto l'art. 26 (Ammissibilita' delle domande di aiuto) del Capo I (Procedimento per la concessione degli aiuti nell'accesso individuale) del Titolo II (Accesso individuale) del regolamento generale del PSR che prevede che l'Ufficio attuatore pubblichi sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle domande ammissibili;

Visto l'art. 29 (Graduatorie) del Capo I (Procedimento per la concessione degli aiuti nell'accesso individuale) del Titolo II (Accesso individuale) del regolamento generale del PSR che prevede che, a seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle domande ammissibili a...

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