DECRETO 15 maggio 2014, n. 84 - Regolamento recante il differimento del termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20, recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonche' procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione. (14G00096)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» ed in particolare l'articolo 75, in materia di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, il cui comma 3-bis demanda a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme specifiche per l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20, recante «Norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruote, nonche' procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013 e, nello specifico, l'articolo 10, comma 2, che dispone: «Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui possono essere commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

Considerata l'opportunita', in relazione all'attuale congiuntura economica ed alla conseguente contrazione del mercato di settore, di differire l'entrata in vigore della disciplina obbligatoria di omologazione, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 626/2014 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del richiamato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta: Art. 1 1. Il termine indicato all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20, entro il quale possono essere commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni recate dallo stesso decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20, e' differito al 31 dicembre 2014. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della...

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