Il ruolo del terzo settore nel sistema integrato di interventi e servizi sociali.

AutoreM. T. Paola Caputi Jambrenghi
Pagine173-210
CAPITOLO TERZO
IL RUOLO DEL TERZO SETTORE
NEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
Sommario: 1. La legge 8 novembre 2000, n. 328 nel nuovo quadro costituzionale.
2. La rilevanza del terzo settore nella legge sul sistema integrato di interventi
e servizi sociali. 3. I rapporti tra gli enti pubblici e gli enti del terzo settore
delineati dalla legge 328 del 2000. 4. Segue. Le aziende unità sanitarie locali
(a.u.s.l.) e i servizi “infungibili”. 5. La pianicazione nazionale e regionale.
6. Il ruolo dei comuni e il piano di zona. 7. Segue. L’autorizzazione dei soggetti
erogatori dei servizi e l’accreditamento. 8. L’afdamento dei servizi sociali ai
soggetti non prot nella legge 328 del 2000.
1. La legge 8 novembre 2000, n. 328 nel nuovo quadro
costituzionale
Con la legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 per la realizza-
zione del sistema integrato di interventi e servizi sociali il parla-
mento sembra aver voluto esplicitare i contenuti degli artt. 2 e 3
Cost. in favore di un inveramento più garantito dell’impegno re-
pubblicano alla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo ed allo svi-
luppo della personalità del singolo in quanto tale ed in quanto in-
serito nelle formazioni sociali, all’uguaglianza davanti alla legge,
alla eliminazione per tutti i cittadini, senza eccezioni di sorta, degli
ostacoli alla pari dignità sociale, che di fatto impediscono il tra-
174 Volontariato Sussidiarietà Mercato
guardo dell’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organiz-
zazione politica, economica e sociale del Paese.
Traspare, del resto, il diretto collegamento della legge n. 328
del 2000 con la norma di cui all’art. 38 della Cost., a mente della
quale “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi ne-
cessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza so-
ciale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, ma-
lattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli ina-
bili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale.
Ai compiti previsti da questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è
libera”.
Non può dirsi – di fronte ad un testo normativo così ampio e tal-
volta dettagliato nonostante la sede costituzionale – che la riforma
del Titolo V abbia introdotto, con il terzo comma dell’art. 117, una
vera e propria innovazione nella struttura costituzionale dello Stato
italiano. La previsione della non esclusività (non infungibilità)
dell’attività degli organi dello Stato (in aggiornamento, degli organi
pubblici) per lo svolgimento dei compiti di solidarietà disegnati
nell’art. 38 si accompagna, infatti, a quella della competenza afda-
bile, non più ad organi, ma ad altre entità denominate istituti, i quali,
a loro volta, possono essere indifferentemente predisposti (soprat-
tutto ex novo) o integrati (è da presumere che i costituenti avessero
in mente le i.p.a.b. ed istituzioni afni) dallo Stato.
Inne, il richiamo esplicito alla libertà di assistenza privata
sembra direttamente riferirsi alle attività, ed anzitutto all’atteggia-
mento delle associazioni di volontariato. Manca nel 1948 la norma
sulla sussidiarietà, tuttavia la strutturazione della solidarietà nella
Costituzione sembra porsi come del tutto idonea ad eccepire senza
sforzo siffatto ulteriore elemento organizzativo.1
1 Anche prima della legge sul sistema integrato – cfr., ad esempio, la legge 13 ottobre
1975, n. 654 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla eliminazione di tutte le forme
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Largo spazio, con il riferimento immediato anche all’art. 38
Cost., è dedicato alla famiglia nel duplice ruolo di formazione so-
ciale originaria, fondata sul matrimonio, epperò meritevole di af-
fectio e protezione repubblicana; e di organismo capace di affron-
tare e, salvo eccezioni pur se numerose, risolvere i problemi delle
persone che la formano, principiando dai gli minori 2. Un rove-
sciamento di prospettiva, dunque, che “parte dal singolo, dalla sua
individualità concreta, dal contesto specico in cui si colloca per
risalire al sistema, all’insieme” 3, dimostrato dalle modalità di in-
tervento coerenti con la nalizzazione personalistica del sistema.
Si prevedono, infatti, interventi in parte corrispondenti a presta-
zioni di base, minime ed uniformi, in parte caratterizzati da presta-
di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1996; la legge 5 febbra-
io 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale delle persone handi-
cappate”, la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e la
legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45 “Misure in materia di investimenti, delega al governo
per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, non-
ché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” – nonché dopo la legge quadro, con
le leggi 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tute-
la della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”
e 30 marzo 2001, n. 152 “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza socia-
le”, non sono mancate numerose iniziative normative ispirate alle stesse finalità o ad alcune
di esse. Ma la legge quadro di fine millennio assume quel significato peculiare di pietra
miliare su questa strada non facile dove s’incontra la concorrenza delle concezioni economi-
che dell’assetto sociale che, soprattutto in periodi di crisi finanziaria o di congiunture inter-
nazionali negative tendono ad occupare tutto il campo.
2 Evidenzia E. BALBONI, Livelli essenziali: il nuovo nome dell’uguaglianza? Dai dirit-
ti sociali alla coesione economica, sociale e territoriale, in Il sistema integrato dei servizi
sociali, a cura di E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori, Milano 2007, spec. pag. 28,
come la garanzia dei diritti sociali nasca dall’intersezione tra i diritti politici e i diritti eco-
nomici, cioè dall’esigenza di coinvolgere la popolazione dotata del diritto di voto in attività
e prestazioni “di ciò che complessivamente chiamiamo la sfera o dimensione pubblica” di-
rette a fornire sostegno e aiuto ai cittadini: da qui si giunge “al nucleo essenziale di espan-
sione e di espressione delle persone -a partire dalla famiglia- per il raggiungimento progres-
sivo delle soglie di emancipazione dai bisogni e dunque, in definitiva, di stadi ulteriori di
civilizzazione e di ben essere”.
3 Così G. PASTORI, Pubblico e privato nei servizi sociali, in Il sistema integrato dei
servizi sociali, cit., pag. 76, rievocando l’immagine della “piramide rovesciata” con cui Aldo
Moro raffigurava il senso e l’impianto dell’organizzazione politica, economica e sociale di-
segnata dal costituente.

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