DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 2010, n. 162 - Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell''articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85. (10G0187)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, recante adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm per l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;

Visti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2010;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione dei ruoli

  1. Per le attivita' del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, cosi' come individuato ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria:

    1. ruolo degli operatori tecnici;

    2. ruolo dei revisori tecnici;

    3. ruoli dei periti tecnici;

    4. ruoli dei direttori tecnici.

    Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui all'allegato I.

  2. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1, sono individuati con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento e' trasmesso al Parlamento per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri.

  3. Con uno o piu' regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di preselezione, quelle di accertamento dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame e le modalita' di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

    Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    .

    - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - La legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della

    Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005

    tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di

    Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il

    Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la

    Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al

    Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla liberta' personale), e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, S.O.

    - La legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del

    Corpo di polizia penitenziaria) e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300, S.O.

    - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

    (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15

    dicembre 1990, n. 395) e' pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, S.O.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 15

    febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria), e' pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale 1° aprile 1999, n. 76, S.O.

    - La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,

    S.O.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile

    1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di

    Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n.

    158, S.O.

    - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334

    (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e' pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O.

    - Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

    (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio

    1999, n. 266), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8

    giugno 2000, n. 132.

    - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile

    1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.

    Note all'art. 1:

    - Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 85 del 2009:

    Art. 5 (Istituzione della banca dati nazionale del DNA

    e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del

    DNA). - 1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno,

    Dipartimento della pubblica sicurezza, e' istituita la banca dati nazionale del DNA.

    2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e' istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

    .

    - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17

    della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

    .

    Art. 2

    Norme applicabili

  4. Al personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, e al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, salvo...

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