DECRETO 21 febbraio 2008 - Riconoscimento, al sig. De Rosa Vincenzo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all''assunzione in Italia della qualita'' di responsabile tecnico di impresa che svolge le attivita'' di installazione di impianti idrosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE

per la concorrenza e i consumatori

Vista la domanda con la quale il signor De Rosa Vincenzo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento di un titolo professionale triennale di montatore di impianti sanitari, riconosciuto a livello federale, dall'UFFT (Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia), rilasciato dalla scuola professionale Winterthur di Zurigo, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di istallazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idraulici e di trasporto e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, unitamente all'esperienza professionale maturata, in qualita' di dipendente dal 1982 in una societa' del settore di istallazione impianti idrosanitari in Svizzera;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, concernente «Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche»;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 ottobre 2007, che ha ritenuto i titoli dell'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa posseduta, idonei e attinenti, ai fini dell'esercizio, senza applicazione di misura compensativa, per la sola attivita' di idraulica lettera d), art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46, e non per le restanti lettere c) ed e), art. 1 legge 5 marzo 1990, n. 46, in quanto l'impresa presso cui ha svolto l'esperienza lavorativa, in Svizzera, non risulta essere abilitata per lo svolgimento delle attivita' di installazione, ampliamento, manutenzione, trasformazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, ne' di trasporto ed utilizzazione di gas;

Tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma...

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