DECRETO 24 marzo 1998 Modalita' di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e per l'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E

DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede

l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive

(IRAP) nonche' di un'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto

legislativo che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, di concerto con il

Ministro delle finanze, sentita la conferenza Statoregioni, sono

stabilite le modalita' di riversamento delle somme riscosse sui conti

di cui al comma 1 del citato art. 40;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme

di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto, nonche' la

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto in particolare il capo III del citato decreto legislativo n.

241/1997, che prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti

titolari di partite IVA, di versamenti unitari, con eventuale

compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed

assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'art. 17;

Visto l'art. 31, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n.

41, che fa salve le disposizioni vigenti per la determinazione del

contributo per l'assicurazione volontaria presso il Servizio

sanitario nazionale dei cittadini stranieri;

Visto il parere della conferenza Statoregioni espresso in data 19

marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446, sono istituiti presso la Tesoreria centrale

dello Stato conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e

province autonome operantirispettivamente per l'IRAP versata dalle

amministrazioni pubbliche, dai contribuenti diversi dalle predette

amministrazioni pubbliche nonche' per l'addizionale regionale

all'IRPEF (allegato A).

2. Presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono

istituite contabilita' speciali di girofondo rispettivamente per

l'IRAP versata dalle amministrazioni pubbliche, nonche' dai privati

che eseguono i versamenti unitari ai sensi del capo III del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' per l'addizionale

regionale all'IRPEF (allegato B).

3. Presso la Tesoreria centrale e' altresi' istituito un conto

corrente infruttifero intestato all'erario, ai fini del versamento

delle quote attribuite allo Stato ai sensi dell'art. 26 del decreto

legislativo n. 446/1997 e delle eccedenze di cui agli articoli 41 e

42 del citato decreto legislativo.

Art. 2.

1. Le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all'IRPEF

sono versate alla regione o provincia autonoma in cui il contribuente

ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si

riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di

lavoro dipendenti e a quelli assimilati a questi alla regione in cui

il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto dell'effettuazione

delle operazioni di conguaglio relativo a detti redditi.

2. Il versamento dell'IRAP dovuta dai soggetti passivi di cui

all'art. 3 del predetto decreto legislativo n. 446/1997 e' effettuato

in favore della regione o provincia autonoma nel cui territorio il

valore della produzione netta e' realizzato.

3. I predetti versamenti affluiscono agli enti destinati con le

seguenti modalita':

A) sui conti correnti istituiti presso la Tesoreria centrale

affluiscono il gettito dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni

centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni e

province autonome di...

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