DECRETO 24 marzo 1998 Modalita' di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e per l'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP) nonche' di un'addizionale regionale all'IRPEF;
Visto in particolare il comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto
legislativo che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro delle finanze, sentita la conferenza Statoregioni, sono
stabilite le modalita' di riversamento delle somme riscosse sui conti
di cui al comma 1 del citato art. 40;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto, nonche' la
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto in particolare il capo III del citato decreto legislativo n.
241/1997, che prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti
titolari di partite IVA, di versamenti unitari, con eventuale
compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'art. 17;
Visto l'art. 31, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, che fa salve le disposizioni vigenti per la determinazione del
contributo per l'assicurazione volontaria presso il Servizio
sanitario nazionale dei cittadini stranieri;
Visto il parere della conferenza Statoregioni espresso in data 19
marzo 1998;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono istituiti presso la Tesoreria centrale
dello Stato conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e
province autonome operantirispettivamente per l'IRAP versata dalle
amministrazioni pubbliche, dai contribuenti diversi dalle predette
amministrazioni pubbliche nonche' per l'addizionale regionale
all'IRPEF (allegato A).
2. Presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono
istituite contabilita' speciali di girofondo rispettivamente per
l'IRAP versata dalle amministrazioni pubbliche, nonche' dai privati
che eseguono i versamenti unitari ai sensi del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' per l'addizionale
regionale all'IRPEF (allegato B).
3. Presso la Tesoreria centrale e' altresi' istituito un conto
corrente infruttifero intestato all'erario, ai fini del versamento
delle quote attribuite allo Stato ai sensi dell'art. 26 del decreto
legislativo n. 446/1997 e delle eccedenze di cui agli articoli 41 e
42 del citato decreto legislativo.
Art. 2.
1. Le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all'IRPEF
sono versate alla regione o provincia autonoma in cui il contribuente
ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si
riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di
lavoro dipendenti e a quelli assimilati a questi alla regione in cui
il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto dell'effettuazione
delle operazioni di conguaglio relativo a detti redditi.
2. Il versamento dell'IRAP dovuta dai soggetti passivi di cui
all'art. 3 del predetto decreto legislativo n. 446/1997 e' effettuato
in favore della regione o provincia autonoma nel cui territorio il
valore della produzione netta e' realizzato.
3. I predetti versamenti affluiscono agli enti destinati con le
seguenti modalita':
A) sui conti correnti istituiti presso la Tesoreria centrale
affluiscono il gettito dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni
centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni e
province autonome di...
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