DECRETO 12 marzo 2005 - Rivalutazione dei limiti di spesa per la campagna elettorale dei candidati alle elezioni regionali

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: ´Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinarioª; Visto l'art. 7, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante: ´Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblicaª, che si applica alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, ai sensi del predetto art. 5, comma 4, lettera a) della legge n. 43 del 1995; Ritenuta la necessita' di procedere, in vista delle prossime consultazioni per l'elezione dei presidenti delle giunte regionali e dei consiglieri regionali delle regioni a statuto ordinario, alla rivalutazione degli importi massimi delle spese per la campagna elettorale consentiti a ciascun candidato alle elezioni regionali; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante ´Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433ª; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica n.

2109 in data 14 marzo 2000 relativa alla sospensione della rilevazione degli indici dei prezzi praticati dai grossisti a partire dal gennaio 1998 e all'individuazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali quale indicatore piu' vicino, per natura e contenuto, a quello sospeso; Visto il proprio decreto 21 marzo 2000, recante l'aggiornamento, riferito al coefficiente di rivalutazione per il periodo 1997-1999, degli importi massimi delle spese per la campagna elettorale consentiti a ciascun candidato alle elezioni regionali che si presenti in una lista provinciale e a ciascun candidato della lista regionale; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di...

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