Riunione dei ricorsi

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40 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
Art. 68.TERMINI E MODALITÀ DELLI-
STRUTTORIA
1. Il presidente o il magistrato dele-
gato, ovvero il collegio, nell’ammet-
tere i mezzi istruttori stabiliscono i
termini da osservare e ne determina-
no il luogo e il modo dell’assunzione
applicando, in quanto compatibili, le
disposizioni del codice di procedura
civile.
2. Per l’assunzione fuori udien-
za dei mezzi di prova è delegato
uno dei componenti del collegio,
il quale procede con l’assistenza
del segretario che redige i relativi
verbali. Il segretario comunica alle
parti almeno cinque giorni prima il
giorno, l’ora e il luogo delle ope-
razioni.
3. Se il mezzo istruttorio deve esse-
re eseguito fuori dal territorio della
Repubblica, la richiesta è formu-
lata mediante rogatoria o per dele-
ga al console competente, ai sensi
dell’articolo 204 del codice di pro-
cedura civile1.
4. Il segretario comunica alle parti
l’avviso che l’istruttoria disposta
è stata eseguita e che i relativi atti
sono presso la segreteria a loro di-
sposizione.
1 L’art. 204 c.p.c. (rogatorie alle autorità
estere e ai consoli italiani) è riportato nell’ap-
pendice.
Art. 69.SURROGAZIONE DEL GIUDICE
DELEGATO ALLISTRUTTORIA
1. La surrogazione del magistrato
delegato o la nomina di altro ma-
gistrato che debba sostituirlo in
qualche atto relativo all’esecuzione
della prova è disposta con provve-
dimento del presidente, ancorché la
delega abbia avuto luogo con ordi-
nanza collegiale.
TITOLO IV – RIUNIONE,
DISCUSSIONE E DECISIONE
DEI RICORSI
CAPO I – RIUNIONE
DEI RICORSI
Art. 70.RIUNIONE DEI RICORSI
1. Il collegio può, su istanza di par-
te o d’ufficio, disporre la riunione
di ricorsi connessi2.
CAPO II – DISCUSSIONE
Art. 71.FISSAZIONE DELLUDIENZA
1. La fissazione dell’udienza di
discussione deve essere chiesta da
una delle parti con apposita istanza,
non revocabile, da presentare entro
2 Sulle ipotesi di riunione per connessione:
articoli 43, co. 3 (ricorso autonomo in luogo
di motivi aggiunti); 96, co. 1 (più impugna-
zioni avverso la stessa sentenza); 96, co. 6
(più impugnazioni avverso la stessa senten-
za – effetti della mancata riunione); 8, co. 2,
all. 2: norme di attuazione (connessione e
ordine di fissazione di udienza).

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