Prescrizioni di esercizio per il ritorno all'impiego di gas naturale e olio combustibile senza zolfo, nella centrale termoelettrica di Montalto di Castro.

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di intesa con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonche' il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonche' del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna Spa le attivita', le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione...

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