Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

Pagine77-79
LIBRO QUARTO – OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI 77
(art. 5, co. 3); b) contenzioso in tema
di incandidabilità per condanne penali
di soggetti aspiranti alla candidatura
nelle elezioni regionali (art. 9, co. 3); c)
contenzioso in tema di incandidabilità
per condanne penali di soggetti aspi-
ranti alla candidatura nelle elezioni
provinciali, comunali, circoscrizionali
(art. 12, co. 3); d) contenzioso in tema
di incandidabilità per le cause previste
dagli articoli 143, comma 11, e 248,
agosto 2000, n. 267 (art. 16, co. 2).
CAPO III – RITO RELATIVO
ALLE OPERAZIONI
ELETTORALI DI COMUNI,
PROVINCE, REGIONI
E PARLAMENTO EUROPEO
Art. 130.PROCEDIMENTO IN PRIMO
GRADO IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI
ELETTORALI DI COMUNI, PROVINCE, RE-
GIONI E PARLAMENTO EUROPEO
1. Salvo quanto disposto nel Capo
II del presente Titolo1, contro tutti
gli atti del procedimento elettorale
successivi all’emanazione dei co-
mizi elettorali è ammesso ricorso
soltanto alla conclusione del pro-
cedimento elettorale, unitamente
all’impugnazione dell’atto di pro-
clamazione degli eletti:
a) quanto alle elezioni di comuni,
province e regioni, da parte di qual-
siasi candidato o elettore dell’ente
1 Il riferimento al capo II del titolo VI è
all’art. 129 (giudizio avverso gli atti di esclu-
sione dal procedimento preparatorio per le
elezioni comunali, provinciali, regionali).
della cui elezione si tratta, al tribu-
nale amministrativo regionale nella
cui circoscrizione ha sede il predet-
to ente territoriale, da depositare
nella segreteria del tribunale adito
entro il termine di trenta giorni dal-
la proclamazione degli eletti;
b) quanto alle elezioni dei membri
del Parlamento europeo spettanti
all’Italia, da parte di qualsiasi can-
didato o elettore, davanti al Tribu-
nale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma, da deposita-
re nella relativa segreteria entro il
termine di trenta giorni dalla pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’elenco dei candidati proclama-
ti eletti.
2. Il presidente, con decreto:
a) fissa l’udienza di discussione
della causa in via di urgenza;
b) designa il relatore;
c) ordina le notifiche, autorizzando,
ove necessario, qualunque mezzo
idoneo;
d) ordina il deposito di documenti
e l’acquisizione di ogni altra prova
necessaria;
e) ordina che a cura della segreteria
il decreto sia immediatamente co-
municato, con ogni mezzo utile, al
ricorrente.
3. Il ricorso è notificato, unitamente
al decreto di fissazione dell’udien-
za, a cura di chi lo ha proposto,

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT