Ritiro e sospensione della patente in conseguenza di reato (artt. 223 E 224 c.s.)

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a. Sospensione provvisoria del prefetto: efficacia.

Il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida, a norma dell’art. 223 del codice della strada, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, tenga condotte ulteriori che possano arrecare pericolo ad altri. Se, pertanto, è da escludere che il provvedimento di sospensione non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all’art. 223 medesimo, è d’altro canto necessario che esso intervenga entro un tempo ragionevole dall’accertamento della violazione, non potendo altrimenti assolvere alla finalità cautelare che gli è propria. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace, ritenendo corretta la valutazione di incongruità e irragionevolezza di una sospensione adottata a ben cinque mesi dal fatto illecito). * Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2009, n. 7731 , Prefettura Uff. Territoriale Governo Treviso ed altro c. Morigo [RV607719]

In tema di sospensione della patente di guida ai sensi dell’articolo 223, terzo comma, c.s., se non è previsto dalla legge un termine di decadenza del potere di disporre tale sospensione, neppure è ammissibile un provvedimento di sospensione che intervenga a distanza di molti mesi dal fatto, quando il pericolo per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque verificato. Di conseguenza, il giudice di merito, competente in sede di opposizione ai sensi dell’articolo 205 c.s., ha il compito di determinare il tempo ragionevole necessario all’amministrazione per valutare i dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione, tenendo conto della complessità dell’indagine in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso concreto. (Nella specie tale verifica è stata dalla S.C. ritenuta non compiuta, giacché il giudice di pace aveva ritenuto legittima la sospensione della patente disposta a distanza di quasi otto mesi dal fatto - sul presupposto che la prefettura «aveva dato contezza della data in cui aveva acquisito il parere obbligatorio della M.C.T.C. e dell’iter finalizzato all’accertamento» - senza chiarire come potesse ritenersi giustificato il lungo lasso di tempo trascorso per acquisire il parere e senza far alcun riferimento alla complessità degli accertamenti in concreto necessari). * Cass. civ., sez. II, 7 agosto 2007, n. 17314, Ferrarini c. Prefettura Reggio Emilia, in questa Rivista 2008, 538. [RV600218]

Il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell’art. 223 cod. strada ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri. Pertanto è da escludere che esso non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all’art. 223, comma primo (dieci giorni per la trasmissione del rapporto al prefetto e alla direzione generale della M.T.C.) e secondo (quindici giorni per la trasmissione del parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C.) (la cui richiesta deve effettuare “appena ricevuti gli atti”) lo stesso giorno in cui è pervenuto il rapporto, o non provveda appena ricevuto detto parere, dovendo, invece, ritenersi che sia gli adempimenti propedutici di cui si è detto, sia l’emissione del provvedimento di sospensione intervengano entro un tempo ragionevole - la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito - in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento. (La S.C. ha affermato il principio di diritto di cui in massima in sede di composizione di contrasto di giurisprudenza ed ha, in fattispecie in cui il provvedimento di sospensione della patente era stato adottato dal prefetto a distanza di ben otto mesi dall’incidente, cassato la sentenza di rigetto dell’opposizione perchè il giudice di pace non aveva motivato sulla giustificazione del ritardo di cinque mesi nella tramissione del parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C. e del ritardo di ulteriori due mesi del prefetto per la valutazione dei fatti). * Cass. civ., Sezioni Unite, 6 giugno 2007, n. 13226, Bagli c. Prefettura di Rimini, in questa Rivista 2007, 895. [RV597648]

In tema di violazioni delle norme del Codice della strada, con riferimento alla sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell’articolo 223 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), l’applicazione al relativo procedimento della disposizione dell’articolo 7, comma secondo, della

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legge 7 agosto 1990 n. 241 - che riconosce all’amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati -, è giustificata dalla natura cautelare del provvedimento di sospensione provvisoria della patente, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale. È pertanto legittimamente esclusa la necessità di dare ingresso (e risposta), nel procedimento, alle eventuali osservazioni degli interessati, altrimenti sussistente alla stregua delle regole generali dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’articolo 204 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e degli articoli 3, 7, comma primo, 8 e 10 della stessa legge 7 agosto 1990 n. 241. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza, con la quale il giudice di pace aveva accolto la opposizione perché il prefetto aveva emesso il detto provvedimento ancora prima della notifica dell’avviso di apertura del procedimento amministrativo, ed ha quindi deciso nel merito rigettando l’opposizione). * Cass. civ., sez. II, 31 ottobre 2006, n. 23502, Ufficio Territoriale Governo La Spezia c. Redaelli, in questa Rivista 2007, 658. [RV593161]

La sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria della violazione della normativa sulla circolazione, può essere disposta sia contestualmente alla redazione del verbale di accertamento dell’infrazione da parte degli agenti accertatori, che provvedono al ritiro, sia, se risulti che alla guida del veicolo vi fosse il proprietario al quale l’infrazione è stata contestata, successivamente ad opera del Prefetto cui gli stessi abbiano trasmesso la patente medesima per la emissione del relativo provvedimento. * Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2006, n. 11753, Guglielmi c. Comune di Anzola nell’Emilia, in questa Rivista 2007, 164. [RV591819]

La sospensione provvisoria della patente di guida di cui all’art. 223 del codice della strada è un provvedimento amministrativo provvisorio con funzione cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità né l’esercizio dell’azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, né l’eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme in materia di circolazione stradale. Avverso l’ordinanza del Prefetto che dispone l’applicazione in via provvisoria del provvedimento cautelare di sospensione della patente di guida è pertanto immediatamente ed autonomamente proponibile l’opposizione giurisdizionale a sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981. * Cass. civ., sez. II, 11 aprile 2006, n. 8466, Abbati c. Prefetto Provincia Livorno, in questa Rivista 2006, 934.

Ai sensi del disposto dell’art. 223 c.s., la sospensione provvisoria della patente di guida ad opera del prefetto postula la contestazione di una violazione del codice della strada, cui è appunto connessa quale misura cautelare, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come inerenti alla circolazione stradale, continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di altri pericoli. * Cass. civ., sez. II, 24 agosto 2005, n. 17202, Prefetto di Lecce, in questa Rivista 2006, 266.

In tema di circolazione stradale, l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente, adottato in via provvisoria dal prefetto ai sensi dell’art. 223, secondo comma, del codice della strada in conseguenza a ipotesi di reato, è di competenza del giudice ordinario, senza che vi osti la circostanza che il privato, al fine di vedere affermato il proprio diritto...

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