Riti abbreviati relativi a speciali controversie

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controversia, questo può essere im-
pugnato anche con motivi aggiunti,
nei termini e con il rito previsto per
il nuovo provvedimento, e l’intero
giudizio prosegue con tale rito.
6. Se l’azione di risarcimento del
danno ai sensi dell’articolo 30,
comma 4, è proposta congiunta-
mente a quella di cui al presente
articolo, il giudice può definire con
il rito camerale l’azione avverso il
silenzio e trattare con il rito ordina-
rio la domanda risarcitoria.
6-bis. Le disposizioni di cui ai com-
mi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai
giudizi di impugnazione (I).
(I) Il comma è stato aggiunto dall’art. 1,
co. 1, lett. ff) d.lgs. 15 novembre 2011,
n. 195, in vigore dall’8 dicembre 2011.
TITOLO IV –
PROCEDIMENTO
DI INGIUNZIONE
Art. 118.DECRETO INGIUNTIVO
1. Nelle controversie devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, aventi ad oggetto
diritti soggettivi di natura patrimo-
niale, si applica il Capo I del Titolo
I del Libro IV del codice di pro-
cedura civile. Per l’ingiunzione è
competente il presidente o un magi-
strato da lui delegato. L’opposizio-
ne si propone con ricorso1.
1 Gli articoli dal 633 al 656 c.p.c. sono ri-
portati in appendice.
TITOLO V – RITI
ABBREVIATI RELATIVI
A SPECIALI CONTROVERSIE
Art. 119.RITO ABBREVIATO COMUNE
A DETERMINATE MATERIE
1. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano nei giudizi aventi
ad oggetto le controversie relative a:
a) i provvedimenti concernenti le pro-
cedure di affidamento di pubblici la-
vori, servizi e forniture, salvo quanto
previsto dagli articoli 120 e seguenti2;
b) i provvedimenti adottati dalle
Autorità amministrative indipen-
denti, con esclusione di quelli re-
lativi al rapporto di servizio con i
propri dipendenti3 4 5;
2 Sulla disciplina dei giudizi aventi ad oggetto
i contratti pubblici, art. 120, commi 4 (notifi-
ca all’Avvocatura dello Stato e presso la sede
reale della stazione appaltante), 5 (termine di
trenta giorni per la proposizione del ricorso
principale, incidentale, nonché dei motivi ag-
giunti), 6 (immediata fissazione d’ufficio con
assoluta priorità dell’udienza di merito).
3 Per i provvedimenti adottati dalle Autorità
amministrative indipendenti, art. 120, co. 5
(termine di trenta giorni per la proposizione
del ricorso principale, incidentale nonché
dei motivi aggiunti avverso i provvedimenti
dell’A.V.C.P.).
4 In tema di giurisdizione, art. 133, co.
1, lett. e) (devoluzione alla giurisdizione
esclusiva del G.A. delle controversie rela-
tive a procedure di pubblici lavori, servizi
e forniture); art. 133, co. 1, lett. l) (devolu-
zione alla giurisdizione esclusiva del G.A.
delle controversie relative a provvedimento
delle Autorità amministrative indipendenti).
5 Sulla competenza, art. 135, co. 1, lett. b)

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