DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2003, n. 347 - Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attivita' industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto-legge

Art. 1.

Requisiti per l'ammissione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - di seguito denominato: decreto legislativo n. 270 - purche' abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti

  1. lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno; b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

Art. 2.

Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria 1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 puo' richiedere con istanza motivata al Ministro delle attivita' produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

  1. Con proprio decreto il Ministro delle attivita' produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 e le motivazioni della richiesta all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario.

  2. Il decreto...

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