Il ristoro del danno da fermo tecnico e brevi considerazioni sulla risarcibilità dell'iva in assenza della documentazione fiscale concernente l'avvenuta riparazione del veicolo

AutoreVito Amendolagine
CaricaAvvocato, foro di Bari
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La decisione in commento - emessa in grado di appello dal Tribunale di Bari avverso una precedente statuizione del Giudice di pace - prende posizione su due principi di diritto attualmente molto dibattuti in dottrina e giurisprudenza.

Ci si riferisce da un lato alla risarcibilità su base equitativa del c.d. ´danno da fermo tecnicoª e, dall'altro, all'obbligo dell'istituto assicuratore a corrispondere l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, comprensivo dell'Iva, pur se la riparazione non sia ancora avvenuta e quindi in assenza della relativa documentazione fiscale.

Su tale punto specifico il Tribunale barese motiva la propria decisione constatando l'esistenza di una previsione ope legis dell'obbligo 1, a carico del soggetto che deve eseguire la riparazione del veicolo, di addebitare al proprio committente l'Iva, correlativamente dovendosi far rientrare quest'ultima nel computo della liquidazione del danno senza necessità di dimostrarne l'avvenuto pagamento da parte del danneggiato, costituendo parte integrante della prestazione occorrente per il ripristino del veicolo comprensiva del costo dei materiali e della manodopera qualificata.

Infatti, proprio per quanto attiene a tale punto specifico, nella sentenza si enuncia espressamente che ´va affermata l'irrilevanza della mancanza della fattura e della prova del pagamento dell'imposta, ai fini del riconoscimento del diritto alla ricomprensione dell'Iva nella somma quantificata a titolo di costi per la riparazione del veicolo, considerato che l'appellante, nel caso in esame, non ha diritto né al rimborso né alla detrazione dell'imposta versataª.

Orbene, è opportuno precisare subito come le due questioni sopra evidenziate assumano una notevole importanza con particolare riguardo alla trattazione del sinistro fin dalla fase precontenziosa (stragiudiziale) 2, il cui inizio normalmente coincide con l'inoltro alla compagnia di assicurazioni della comunicazione prevista dall'art. 22 della legge 24 novembre 1969, n. 990 3.

Del resto, agli operatori del diritto risultano ben note le difficoltà che insorgono fin dall'instaurazione delle suddette trattative, con particolare riguardo sia all'immediato riconoscimento dell'Iva sugli importi offerti dall'assicuratore, sia alla possibilità per il danneggiato di conseguire il ristoro del c.d. ´danno da fermo tecnicoª 4.

Tuttavia, se da un lato appare inopportuno concludere aprioristicamente sull'impossibilità di poter riconoscere la sussistenza in re ipsa del danno da fermo tecnico 5, specie laddove si consideri l'usuale tempistica dell'iter procedimentale 6 normalmente occorrente per addivenire alla definizione del sinistro (richiesta di risarcimento danni inoltrata alla sede legale dell'istituto assicuratore; incarico conferito al perito fiduciario di quest'ultimo su iniziativa del locale ufficio liquidazione danni; ricognizione dei danni, redazione e deposito della perizia; svolgimento delle trattative stragiudiziali previa fissazione di appuntamento con il soggetto appartenente all'ufficio preposto alla liquidazione del danno che, di regola, si protrae per alcune settimane, durante le quali il veicolo danneggiato non può essere riparato e, quindi, di fatto destinato a rimanere inutilizzato dall'avente diritto 7 dovendo restare a disposizione dell'assicuratore per la ricognizione dei danni), qualche ragionevole dubbio è stato invece sollevato per quanto attiene all'immediata esigibilità dell'Iva anche in assenza di una documentazione fiscale comprovante il suo esborso per non essere ancora stata effettuata la riparazione del veicolo.

Ma a ben vedere, contrariamente a quanto statuito da alcuni giudici di merito 8, si tratta di un falso problema posto che, mentre da un lato non sussiste minimamente alcun genere di contrasto con la previsione di cui all'art. 23 della legge n. 273/2002 che si limita a prevedere l'obbligo a carico del danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni a trasmettere all'assicuratore entro tre mesi la fattura o la sua equivalente documentazione fiscale concernente la riparazione dei danni riportati dal veicolo 9, dall'altro è innegabile come le stesse somme offerte dall'assicuratore rappresentano soltanto l'immediata reintegrazione per equivalente del patrimonio del danneggiato, istantaneamente leso per effetto del danno subito in occasione del sinistro verificatosi 10.

Ragion per cui, non si vede per quale ragione l'assicuratore possa legittimamente sottrarsi al riconoscimento dell'Iva sugli importi liquidati in favore del danneggiato, posto che quest'ultimo deve allegare la documentazione fiscale indicata dall'art. 23 della legge n. 273/2002 soltanto in un secondo momento, ovvero a notevole distanza di tempo rispetto all'avvenuto...

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