Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

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Da Narni ci si chiede se è necessario assumere un bagnino per una piscina condominiale.

Il quesito non è semplice. In questo fascicolo è pubblicata una sentenza del Tribunale di Ferrara (28 dicembre 1999) che ha stabilito (con conclusione che condividiamo) che l'Atto di intesa tra Stato-Regioni sull'obbligatorietà dei bagnini per le piscine è obbligatorio sia osservato solo se recepito dalle singole Regioni, con atto formale.

@Quesito da Mantova

L'opera in esame pare effettivamente non possa essere qualificata come innovazione giacché essa non comporta un'alterazione della cosa comune ma tende semplicemente a rendere più agevole l'utilizzo della stessa (Trib. Brescia 7 settembre 1991 in questa Rivista 1991, n. 769 e Trib. Monza 14 dicembre 1984, in questa Rivista 1985, 79). Si pone però il problema della ripartizione delle spese. La giurisprudenza di merito non è sul punto concorde: vi è chi sostiene che «la ripartizione delle spese per l'acquisto di un cancello automatico per l'accesso ai box deve essere eseguita secondo il criterio previsto dal comma 2 dell'art. 1123 c.c. a norma del quale, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese devono essere ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne» (per tutte, Corte app. Roma 15 luglio 1994 n. 2134, in questa Rivista 1995, p. 394) e chi sostiene, al contrario, che «siccome l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni trova origine e fondamento essenzialmente nel suo diritto dominicale e non già nella concreta utilizzazione che egli faccia del bene, è legittima la delibera assembleare che approva l'automazione del cancello del passo carraio, ripartendone la spesa in proporzione alle quote millesimali di ognuna delle porzioni immobiliari, indipendentemente dal possesso e dall'uso di una o più vetture» (per tutte, Trib. Milano 4 marzo 1991 n. 1757, in questa Rivista 1991, 600). La Cassazione, dal canto suo, non risulta ancora essersi espressa, sul particolare problema. La nostra risposta, quindi, non può essere che dubitativa (sull'ultimo punto affrontato) pur dovendosi esprimere un'opinione in linea di massima favorevole all'orientamento di cui alla citata sentenza Corte d'appello di Roma.

@Quesito da Albenga

La clausola di cui allo stesso non è sicuramente opponibile ai...

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