Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

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Un lettore di Sestri Levante chiede se nell'assemblea condominiale qualora un condomino sia rappresentato per delega da altro condomino, quest'ultimo possa votare in maniera difforme per sé e per il rappresentato.

Sembra che non vi sia nessuna causa ostativa a che ciÚ avvenga. Tra l'altro, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea e il condomino rappresentato sono disciplinati dalle regole sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante Ë legittimato a far valere eventuali vizi della delega.

@Quesito da un'Associazione nazionale di piccoli proprietari

Ove la locazione di fatto non sia stata pretesa dal locatore (nel qual caso, deve farsi applicazione alla fattispecie della normativa di cui all'art. 13, comma 5, ultimo periodo, L. 431/'98), il contratto di cui trattasi Ë inidoneo sin dall'origine alla produzione degli effetti che gli sarebbero propri. Il corrispettivo della detenzione - riteniamo, in mancanza di pronunce giudiziali - non potr‡ che essere fissato dal Giudice a titolo risarcitorio, nel mentre il conduttore non potr‡ pretendere la restituzione di quanto gi‡ eventualmente versato. Per ottenere la disponibilit‡ dell'immobile, il proprietario dovr‡ agire con azione per detenzione senza titolo.

@Da Ragusa un abbonato pone una serie di quesiti in materia condominiale

L'assemblea condominiale puÚ in qualunque momento deliberare, con la maggioranza delle quote millesimali, la trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti autonomi unifamiliari, cosÏ revocando una diversa precedente delibera. L'installazione di canne fumarie all'esterno e in aderenza al muro perimetrale Ë lecita perché rientra nell'uso consentito della cosa comune, con il solo limite di non alterare il decoro architettonico dell'edificio. Le spese di manutenzione di un cortile adibito a parcheggio di alcuni condomini, avente anche funzione di copertura di autorimesse e di area condominiale, vanno ripartite per 1/3 a carico dei proprietari dei posti auto e per 2/3 a carico dei proprietari delle autorimesse sottostanti nonché a carico dei condomini quali proprietari dell'area sottostante.

@Ci si chiede a Vipiteno se ad un regolamento di fonte non contrattuale sia possibile derogare, a maggioranza, senza modificare il regolamento (Ripartizione delle spese per interventi su parti comuni in rapporto al grado di utilit‡ anziché ai millesimi di propriet‡ come previsto nel regolamento)

Se il regolamento Ë di...

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