Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

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@Quesito da Langhirano (Parma).

I problemi debbono essere risolti secondo la comune normativa che regola il contratto di locazione. Pensare di raggiungere i (legittimi) propositi che ci si propone di conseguire invocando la legge che regola la permanenza degli extracomunitari sul nostro territorio è irrealistico, prima ancora che inutile (dovendosi operare una non consentita commistione fra diverse discipline, miranti a tutelare diversi interessi).

@Domanda in materia condominiale da Genova.

Il problema deve essere risolto alla luce di quanto stabilito dall'art. 1117, n. 3, c.c. Nel caso specifico, il problema è senz'altro complicato ma il giurista altro non può dire al proposito, dovendo a questo punto lasciare il passo al tecnico.

@Quesiti vari da Rovigo.

Seguendo le questioni così come prospettate rileviamo:

1) la clausola del contratto che stabilisce l'aggiornamento integrale del canone alle variazioni Istat in luogo del 75% previsto dalla legge è nulla (Cass. 7 settembre 1995, n. 9458);

2) la clausola che pone a carico del conduttore i lavori di straordinaria manutenzione è valida poiché la disciplina delle locazioni ad uso diverso dall'abitativo non pone limiti massimi del canone, che è pertanto suscettibile di superamento in caso di attribuzione convenzionale dell'onere economico delle spese di manutenzione al conduttore (in termini, Cass. 15 marzo 1989, n. 1303);

3) l'art. 36 della legge n. 392/78 sancisce la possibilità di sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore purché venga insieme ceduta o locata l'azienda;

4) l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale ha natura imperativa con la conseguenza che tali interessi devono essere corrisposti anche in difetto di una sua espressa richiesta (Cass. 21 giugno 2002, n. 9059);

5) i lavori autorizzati dal locatore con le dichiarazioni 20 gennaio 2002 e 8 agosto 2002 appaiono di straordinaria manutenzione e come tali a carico dello stesso secondo quanto detto sub 2).

@Quesiti da Mantova.

In relazione al primo dei quesiti posti si osserva che, come riconosciuto da unanime giurisprudenza (per tutte: Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2001, n. 8329; Cass. civ., sez. III, 29 novembre 1994, n. 10204; Cass. civ., sez. III, 11 aprile 1985, n. 2377), l'acquirente dell'immobile locato, quale è anche l'aggiudicatario del bene a seguito di espropriazione forzata ex art. 2923 c.c., subentra...

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