Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

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AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni già pendenti innanzi all'Autorità Giudiziaria.

@Due quesiti da una stessa lettrice, di Langhirano (Parma)

Al primo, non possiamo rispondere trattandosi di controversia già radicata in giudizio.

Quanto al secondo, sconsigliamo apertamente la prospettata transazione. Ai diritti può rinunziarsi solo allorché essi siano già venuti a maturazione.

@Domanda da Palermo

La spesa di sostituzione delle funi dell'ascensore fa carico al conduttore. La sentenza Cass. 19 gennaio 1989 n. 271 (in questa Rivista 1989, n. 271), che è stata indicata in senso contrario, non attiene - invece - alla specifica fattispecie. Del resto, anche la «Tabella oneri accessori - Ripartizione fra locatore e conduttore» allegata al D.M. 30 dicembre 2002 per i contratti regolamentati (e ripetitiva della Tabella a suo tempo concordata tra Confedilizia e Sunia-Sicet- Uniat) pone a carico dell'inquilino la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni dell'ascensore.

Per una più completa trattazione dell'argomento di cui trattasi rimandiamo a quanto scritto - sempre in risposta ad un quesito - in questa Rivista 1999, fasc. 2.

@Quesito dalla capitale

Ai sensi dell'art. 1069 c.c. le opere necessarie alla conservazione della servitù devono essere sostenute dai soggetti interessati, in proporzione ai rispettivi vantaggi. Ricordiamo poi che «rispetto alle strade vicinali è obbligatoria, ai sensi dell'art. 14 L. 12 febbraio 1958 n. 126, la costituzione di un consorzio per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico siccome prevista...

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