Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine527-528

Page 527

AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni già pendenti innanzi all'Autorità Giudiziaria).

Un amministratore di Patti domanda se un condomino possa consultare la documentazione contabile in qualunque momento dell'anno o solo in sede di assemblea.

La risposta l'ha fornita la stessa Cassazione che sul punto si è così testualmente espressa: «In tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza, e non si risolva in un onere economico per il condominio (dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti)» (sent. n. 8460 del 26 agosto 1998).

Un locatore, nell'intimare la disdetta, ha indicato una data di cessazione del contratto di locazione sbagliata. Si chiede un parere al riguardo. Quesito da Castrovillari.

È stato ritenuto che la circostanza che il locatore, nell'intimare la disdetta, abbia indicato una data di cessazione del rapporto erronea, non escluda la volontà dello stesso locatore di impedire la rinnovazione tacita del contratto e di riottenere la disponibilità dell'immobile e, pertanto, non impedisca che la disdetta produca i suoi effetti per l'esatta scadenza, purché successiva e purché la disdetta risulti inviata nei tempi previsti (in questo senso Cass. sent. n. 11365 del 19 dicembre 1996).

Un condomino vuole installare una videocamera che sorvegli l'accesso alla propria abitazione. Si chiede (e il quesito perviene da Brescia) se ciò sia legittimo.

La risposta è affermativa, purché l'angolo di visuale della videocamera sia limitato ai soli spazi antistanti l'accesso all'abitazione dell'interessato e non vengano, di conseguenza, riprese aree comuni (cortili, pianerottoli, scale ecc.) o comunque spazi prospicienti le abitazioni di altri condomini (in questo senso Provv. Garante privacy del 29 aprile 2004).

Un condomino ha l'abitudine...

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