Risposte ai quesiti (a cura della redazione)

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D Quesito da Roma circa l’elezione ad amministratore condominiale di un condòmino portatore di diverse deleghe e il computo dei voti.

R Secondo la giurisprudenza il conflitto di interessi in ambito condominiale “non è configurabile qualora non sia possibile identificare, in concreto, una sicura divergenza” tra ragioni personali e interesso degli altri condòmini (Cass. sent. n. 11254 del 14 novembre 1997). Inoltre - sempre secondo la giurisprudenza - nel caso il condòmino in conflitto di interessi sia stato delegato ad esprimere il voto in assemblea, “la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione” (cfr. Cass. sent. n. 22234 del 25 novembre 2004 e, più recentemente, Cass. n. 18192 del 10 agosto 2009). Quanto alla domanda, poi, circa il computo delle maggioranza condominiali, si osserva che - secondo i giudici - l’esistenza di un con- flitto, reale o potenziale, tra condòmino e condominio comporta - in applicazione analogica di quanto previsto in tema di società per azioni e, in particolare, “dall’art. 2373 c.c. (che inibisce il diritto di voto al socio in conflitto di interesse con la società)” - l’esclusione, “dal calcolo dei millesimi, delle relative carature attribuite al condòmino confliggente” (cfr. ex multis, Cass. sent. n. 10683 del 22 luglio 2002).

D Quesito da Modena in materia di spese condominiali ed esecuzione immobiliare

R Nell’ambito del procedimento di esecuzione immobiliare la legge non riconosce a favore del condominio alcun diritto di privilegio con riguardo ai crediti relativi alle spese condominiali. Va tuttavia segnalato, in argomento, che - secondo i giudici - la disposizione di cui all’art. 63, secondo comma, disp. att. c.c. è applicabile anche nei confronti dell’acquirente di un’unità immobiliare a seguito di espropriazione forzata, il quale, pertanto, sarà tenuto al pagamento degli oneri condominiali relativi all’anno in corso e a quello precedente il suo acquisto. In tal senso si è espressa, di recente, la giurisprudenza di merito (Trib. Bologna sent. n. 1471 del 6 maggio 2000) e in passato, in maniera sostanzialmente conforme, la giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 1814 del 9 luglio 1964). Anche la dottrina non risulta abbia sollevato obiezioni al riguardo.

D Quesito da Vicomarino (Piacenza) in materia di installazione di un’antenna satellitare.

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