Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

Pagine623-623
623
AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposte solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni
già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
Arch. loc. e cond. 5/2014
D In presenza di un condomino disabile l’istallazione di
una pedana mobile, per l’accesso al suo appartamento, è a
carico di tutto il condominio o esclusivamente del singolo
portatore di handicap? Quesito da Taranto
R La spesa per l’istallazione di una pedana mobile è a
carico del condominio se viene deliberata dall’assemblea,
con la maggioranza prevista dagli articoli 1120 e 1136, 2°
comma del c.c. In assenza di una delibera assembleare
l’opera è a carico del singolo condomino portatore di han-
dicap che la realizza.
D A quali obblighi è soggetto per legge - domanda un
abbonato di Trento - il libro dei verbali delle assemblee
condominiali?
R A norma della legge n. 220/2012 il libro dei verbali delle
assemblee condominiali deve essere obbligatoriamente
tenuto con allegati sia il regolamento di condominio sia le
modalità di redazione dello stesso verbale. Non è previsto
invece che il libro dei verbali delle assemblee condominia-
li sia soggetto a vidimazione.
D Quesito da Palermo. Un condomino può, senza interpel-
lare l’assemblea, cambiare gli inf‌issi del proprio apparta-
mento con altri di diverso materiale e apportare altre mo-
dif‌iche includendo l’istallazione di un cappotto termico?
R Il cappotto termico non è un intervento nell’apparta-
mento ma è un intervento sulla facciata, parte comune
dell’edif‌icio. Non può quindi essere eseguito dal singolo
condomino, neanche nella parte coincidente col suo
appartamento in quanto l’opera incide sull’estetica com-
plessiva dell’edif‌icio. La sostituzione degli inf‌issi (che
rientrano nella proprietà esclusiva) può essere effettuata
dal singolo condomino, senza deliberazione assembleare,
a condizione che gli stessi rispettino i limiti e i divieti con-
nessi alla tutela del decoro architettonico dell’edif‌icio.
D Sono state introdotte novità - chiede un lettore di Vene-
zia - in merito alla costituzione del fondo di riserva preven-
tivo per la realizzazione di opere straordinarie?
R L’articolo 1135 del codice civile è stato modif‌icato ad
opera del decreto-legge “Destinazione Italia” n.145 del
23.12.2013 (convertito nella legge n. 9 del 21.02.2014). La
nuova formulazione (varata su iniziativa della Confedilizia)
prevede che il fondo speciale per le opere straordinarie e le
innovazioni possa essere costituito anche per gradi quando i
lavori stessi siano eseguiti in base ad un contratto che preve-
da il pagamento graduale in funzione dei progressivi stati di
avanzamento. L’avvio dei lavori sarà quindi possibile succes-
sivamente al primo pagamento contrattualmente previsto.
D L’amministratore può agire nei confronti degli eredi
del condomino moroso defunto per le somme dovute al
condominio? Quesito da Voghera.
R La risposta è positiva. Precedentemente all’accettazio-
ne dell’eredità, le comunicazioni possono essere eseguite
impersonalmente nell’ultimo domicilio del condomino de-
funto. Successivamente all’accettazione dell’eredità, tutte
le comunicazioni devono essere inviate a ciascuno degli
eredi, che hanno l’obbligo di comunicare le proprie gene-
ralità all’amministratore ai f‌ini dell’anagrafe condominia-
le. In caso di inadempimento, dopo diff‌ida può provvedere
direttamente l’amministratore, con le eventuali spese di
accertamento a carico dei coeredi inadempienti. Tutti
i coeredi sono obbligati verso il condominio in solido al
pagamento dei contributi condominiali. L’amministratore,
cioè, può rivolgersi anche ad uno solo di loro e pretendere
dallo stesso l’intero pagamento del debito maturato.
Risposte ai quesiti
(a cura della Redazione)

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT