Risposte ai quesiti

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Arch. loc. cond. e imm. 5/2016
AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposte solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni
già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
(a cura della Redazione)
Risposte ai quesiti
D In vista dell’estate vorrei installare una tenda da sole sul
mio balcone agganciandola alla soletta del balcone agget-
tante sovrastante. Devo chiedere il consenso del condomi-
no proprietario del poggiolo? Preciso che il regolamento di
condominio nulla prevede al riguardo. Quesito da Parma.
R Dal momento che – secondo la giurisprudenza (cfr.,
fra le altre, Cass. sent. n. 15913 del 17 luglio 2007) – i bal-
coni “aggettanti”, quelli, cioè, che sporgono dalla facciata
dell’edif‌icio, non svolgono “alcuna funzione di sostegno né
di necessaria copertura dell’edif‌icio” e, pertanto, rientra-
no “nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamen-
ti cui accedono”, occorrerà – per agganciare la tenda in
questione alla soletta del balcone aggettante sovrastante
– acquisire il consenso del proprietario del poggiolo.
D Sono proprietario di un immobile commerciale che ho
concesso in locazione stabilendo come durata del primo
periodo contrattuale otto anni, mentre nulla ho convenuto
con il conduttore con riferimento al successivo periodo di
rinnovazione. La mia domanda è la seguente: alla scaden-
za dei primi otto anni, il contratto si rinnova per altri otto?
Quesito da Vercelli.
R No. Sulla base del dettato normativo di cui all’art.
28 della legge n. 392/1978, la giurisprudenza ha, infatti,
escluso che la rinnovazione tacita di un rapporto locatizio,
ove le parti abbiano previsto una durata del primo periodo
contrattuale superiore al minimo f‌issato dalla legge (sei
anni), possa comportare una durata superiore al minimo
suddetto, e cioè pari a quella stabilita convenzionalmente
all’inizio del rapporto (in tal senso, Cass. sent. n. 2316 del
2 febbraio 2007).
D Un abbonato di Rho (Milano) chiede di sapere se in
caso di recesso del conduttore da un contratto di locazione
ad uso diverso dall’abitativo, il locatore sia tenuto a corri-
spondergli l’indennità per la perdita dell’avviamento.
R No, essendo la cessazione del rapporto avvenuta per
iniziativa dell’inquilino, il locatore – ai sensi dell’art. 34, L.
n. 392/1978 – non è tenuto a corrispondere l’indennità per
la perdita dell’avviamento.
D La durata minima del primo periodo contrattuale di un
contratto di locazione di un immobile adibito ad attività al-
berghiera è di 4 o di 8 anni? Lo chiede un lettore di Catania.
R Né di 4 né di 8 anni. Ai sensi dell’art. 27, L. n. 392/1978
la durata minima del primo periodo contrattuale di loca-
zioni come quella di cui al quesito è di 9 anni.
D Sono proprietario di un locale commerciale in Massa
Carrara che ho acquistato esercitando il diritto di prela-
zione che la legge dell’equo canone riconosce agli inqui-
lini. Ora avrei intenzione di rivenderlo ma, dato che sono
passati pochi mesi dal mio acquisto, vorrei sapere se la
stessa legge ponga qualche divieto in tal senso.
R Il divieto di rivendita non è espressamente previsto
dalla legge n. 392/1978, né può ricavarsi dai principii ge-
nerali di diritto (in tal senso, Cass. sent. n. 11325 del 23
novembre 1990). L’operazione prospettata nel quesito può
essere, pertanto, legittimamente eseguita.
D Da Orzinuovi (Brescia) si domanda se in caso di vendita
di un appartamento concesso in locazione da due anni con
contratto 4 + 4, il locatore sia tenuto – per legge – ad offri-
re tale immobile in prelazione al conduttore.
R No. L’immobile in questione può essere liberamente
alienato, fatto salvo il diritto del conduttore di proseguire
nella locazione ai sensi dell’art. 1599 del codice civile.
D L’art. 1130 bis del codice civile consente ai condomini
di prendere visione dei documenti giustif‌icativi di spesa e
di estrarne copia. Ciò è possibile anche per i conduttori?
Quesito da Prato.
R L’articolo in questione – introdotto dalla legge di rifor-
ma del condominio (L. n. 220/2012) – prevede, al primo
comma, quinto periodo, che (oltre ai condomini) anche “i
titolari di diritti reali o di godimento” sulle unità immobi-
liari possano prendere visione dei documenti giustif‌icativi
di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese.
La norma – diversamente dall’art. 1130, n. 6, del codice ci-
vile (nella parte in cui parla dei soggetti le cui generalità
devono essere contenute nel registro di anagrafe condo-
miniale) – non precisa se si tratti di diritti “personali” di
godimento. Ciononostante, è evidente che la disposizione
non possa interpretarsi in altro modo. Anche il condutto-
re, pertanto, ha diritto – ai sensi dell’art. 1130 bis del codi-
ce civile – di prendere visione dei documenti giustif‌icativi
di spesa e di estrarne copia.

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