Risposte Ai Quesiti

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AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposte solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti a carattere personale relativi a questioni
già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
Arch. loc. cond. e imm. 3/2016
(a cura della Redazione)
Risposte ai quesiti
D Si chiede da Palermo se vi sia un nuovo orientamento
circa le responsabilità per danni arrecati a persone e/o
cose da distacchi di parte ammalorate dai terrazzi agget-
tanti.
R Non esiste un “nuovo” orientamento ma sempre lo stes-
so orientamento consolidato: il balcone è di competenze
dell’unità immobiliare di cui costituisce pertinenza in ogni
sua parte costitutiva (calpestio soletta, parapetto etc.); solo
i decori delle parti esterne rilevanti per l’estetica dell’intero
edif‌icio possono rivestire rilevanza condominiale.
D Si domanda da Treviso se i condòmini, in occasione di
lavori straordinari al cornicione dell’edif‌icio, oltre che alle
fatture dell’impresa, possano portare in detrazione anche
gli oneri per l’occupazione suolo pubblico e diritti di so-
pralluogo.
R Per quanto concerne l’individuazione delle spese sulle
quali è possibile calcolare la detrazione d’imposta, l’Am-
ministrazione f‌inanziaria, con circolare dell’11 maggio del
1998 n. 121/E, ha elencato tra le varie spese: - spese per
la progettazione e le altre prestazioni professionali con-
nesse; - spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realiz-
zazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti
dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.
La risoluzione n. 229/E del 18 agosto 2009 ha poi precisa-
to espressamente che la TOSAP (tassa per l’occupazione
del suolo pubblico) è da considerarsi come onere stretta-
mente collegato alla realizzazione dell’intervento edilizio
e pertanto riconducibile tra i costi indicati nella circolare
n. 121/E del 1998.
D Un condomino di L’Aquila ha frazionato l’appartamento
di sua proprietà in due unità ed in seguito a ciò ha chie-
sto all’ente fornitore del gas l’installazione di un ulteriore
contatore. Poiché la ditta erogatrice ha vincolato detta in-
stallazione al posizionamento del contatore all’esterno del
condominio, il condomino ha chiesto all’amministratore il
consenso a tale opera. Si chiede se debba o meno essere
interessata della questione anche l’assemblea.
R Sulla scorta del generale disposto dell’art. 1102 del co-
dice civile, il condomino può provvedere all’installazione
del contatore e dei relativi tubi sulla facciata senza neces-
sità di una delibera autorizzativa dell’assemblea, se non
viene impedito agli altri condòmini di fare parimenti uso
della cosa comune e se non viene determinata un’altera-
zione al decoro architettonico dell’edif‌icio, fatta salva na-
turalmente l’esistenza di specif‌ici divieti eventualmente
previsti dal regolamento del condominio contrattuale.
D Si domanda da Bari se l’assemblea di un supercondo-
minio possa validamente - con una delibera assunta a mag-
gioranza - vietare di installare zanzariere sulle f‌inestre dei
singoli stabili che compongono il supercondominio in que-
stione.
R Se nulla è previsto dal regolamento di supercondo-
minio, il divieto di installazione delle zanzariere nelle
proprietà esclusive deve essere stabilito da una delibera
assunta all’unanimità dei condòmini. Nel caso di specie a
delibera è stata assunta a maggioranza, pertanto è nulla
e il divieto è illegittimo. Tuttavia va anche rilevato che,
indipendentemente dalla previsione assembleare o regola-
mentare del divieto in questione, se la zanzariera determi-
na in concreto per le sue caratteristiche o per le modalità
della sua installazione una lesione del decoro architetto-
nico dell’edif‌icio, possono sussistere validi motivi per chie-
derne la rimozione se del caso giudizialmente.
D Si vuol sapere da un abbonato di Torino se un condomi-
no abbia diritto di voto o se vi sia un conf‌litto di interessi
per la nomina di suo f‌iglio ad amministratore dello stabile.
R Si ritiene che il condomino possa votare la nomina del
f‌iglio quale amministratore giacché nel caso di specie, al-
meno sulla scorta di quanto riferito, non pare sussista un
(sicuro) contrasto tra le ragioni personali del condomino
e l’interesse generale del condominio.
D Si domanda - da Crotone - come vada ripartita la tassa
per l’occupazione suolo pubblico (Tosap) gravante sull’an-
drone carraio e sulle griglie di areazione delle sottostanti
cantine.
R Qualora il passo carraio sia posto a vantaggio di tutti i
condòmini, la Tosap deve essere da loro sostenuta in base
ai millesimi di proprietà. Restano salvi, naturalmente, un
diverso accordo tra tutti i comproprietari o una diversa pre-
visione del regolamento contrattuale. Chi non ha un posto
auto nell’autorimessa e non può comunque accedervi, non è
tenuto a partecipare alla spesa. Per quanto riguarda le gri-
glie di areazione, svolgendo una funzione ad esclusivo servi-
zio delle cantine, la Tosap deve essere pagata dai proprieta-
ri di queste ultime, in proporzione ai millesimi di proprietà.

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