Risposte ai quesiti

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Arch. loc. e cond. 6/2013
D È vero che la legge di riforma del condominio ha in-
trodotto una norma che stabilisce l’attivazione, da parte
dell’amministratore, di un sito internet condominiale?
Quesito da Viguzzolo (Alessandria).
R Sì, è vero, per quanto di seguito precisato. La norma
di interess e è il nu ovo art. 71 ter disp. at t. c.c., che così
recita: “Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la
maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136
del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito
internet d el condominio che consenta agli aventi diritto
di consultare ed estrarre c opia in formato digitale dei
documenti previsti dalla de libera assembleare. Le spese
per l’attivazion e e la gestione del sito internet sono poste
a carico dei condomini”. Quanto alle maggioranze utili
allo scopo (alla luce delle mod if‌iche recate dalla legge
di riforma al citato art. 113 6 c.c.), esse sono le seguenti:
un quorum deliber ativo costituito, tanto in prim a quanto
in seconda convocazione, dalla maggioranza degli inter-
venuti e da almeno la metà d el valore dell ’edif‌icio, e u n
quorum costitutivo formato, invece, da tanti condomini
che rappresentino, in prima convocazione, la maggio-
ranza dei partecip anti al condominio ed i due terzi del
valore dell’edif‌icio; in seconda convocazione, un terzo
dei partecipanti al condominio ed un terzo del valore
dell’edif‌icio.
D Quesito da Langhirano (Parma) sulla legittimità di una
clausola di un regolamento contrattuale.
R In linea generale è da ritenersi legittima una clausola di
un regolamento contrattuale che preveda l’esenzione tota-
le o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di con-
tribuire alle spese condominiali (cfr., ex multis, Cass. sent.
n. 5975 del 25 marzo 2004, in questa Rivista 2004, 496).
Ciò posto, si evidenzia tuttavia, con riferimento alla spe-
cif‌ica questione di interesse, che è stata, invece, conside-
rata nulla una clausola che escluda l’impresa costruttrice
dalla partecipazione alle suddette spese in relazione ad
eventuali unità immobiliari invendute e f‌intanto che dette
unità rimangano tali. Ciò, per violazione dell’art. 1355 c.c.
(in tema di condizione meramente potestativa), facendo,
la clausola in questione, dipendere l’obbligo della futura
contribuzione esclusivamente dall’arbitrio del soggetto
obbligato (cfr. Corte d’appello di Genova, sent. n. 728 del
29 agosto 1996, in questa Rivista 1997, 262).
È appena il caso osservare, comunque, che quanto precede
non ha pretesa di esaustività occorrendo, all’evidenza, un
approfondimento in concreto della fattispecie.
AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposte solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni
già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
(a cura della Redazione)
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