Risposte ai quesiti

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AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposte solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni
già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
Arch. loc. e cond. 5/2013
D La nuova normativa condominiale consente all’ammini-
stratore di f‌issare, con un’unica convocazione, più riunioni
di condominio consecutive? Domanda da Fossombrone
R Sì. La nuova formulazione dell’art. 66, ultimo
comma, disp. att. c.c. stabilisce espressamente che
“l’amministra tore ha facoltà di f‌issare più riu nioni
consecutive in modo da assicurare lo svol gimento
dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi
diritto con un unico avviso nel qua le sono indicate
le ulteriori date ed ore di eventuale prosec uzione
dell’assemblea validamente costituitasi”.
In argomento occorre, comunque, precisare che la
giurisprudenza già da tempo riconosceva tale facoltà in
capo all’amministratore (cfr. Cass., sent. n. 4846/’88).
D Si può optare per la cedolare secca anche con riferi-
mento ad un contratto di locazione della durata di tre set-
timane per il quale la legge - scrive un abbonato di Ragusa
- non prevede l’obbligo di registrazione?
R Sì. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, L. n. 23/’11, “ la cedolare
secca può essere applicata anche ai contratti di locazione
per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione”.
D Con la legge di riforma del condominio è divenuta ob-
bligatoria l’apertura, da parte dell’amministratore, di un
conto corrente intestato al condominio? Lo chiede un’as-
sociazione di amministratori condominiali
R La risposta al quesito è affermativa. La nuova for mu-
la zione dell’art. 1129 c.c. prevede infatti, al settimo
coma, l’obbligo, per l’amministratore, di “far transitare
le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da
terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto
del condominio, su uno specif‌ico conto corrente, postale o
bancario, intestato al condominio”.
D Quesito da Ravenna. Vorrei staccarmi dall’impianto
centralizzato di riscaldamento e ho saputo che la nuova di-
sciplina del condominio ha introdotto una specif‌ica norma
al riguardo. È vero?
R Sì. Si tratta dell’art. 1118, quarto comma, c.c., il
quale così prevede: “Il condomino può rinunciare
all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento
o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano
notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa
per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta
tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per
la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua
conservazione e messa a norma”.
D La riforma del condominio reca novità in relazione
all’obbligo di formazione del regolamento condominiale?
Ce lo chiede un lettore di Sassari
R No. Anche dopo legge di riforma, la formazione del
regolamento di condominio - ai sensi dell’art. 1138, primo
comma, c.c. - è obbligatoria solo quando i condomini siano
più di dieci.
D Ho stipulato un contratto di locazione con decorrenza
1 gennaio 2013, per il quale ho versato l’annuale imposta
di registro e non ho esercitato, nel modello 69, l’opzione
per la cedolare secca. Posso esercitare detta opzione in
ritardo, così da poter assoggettare a “tassa piatta” anche i
canoni relativi al 2013? Domanda da Viterbo
R No. L’opzione in questione potrà essere esercitata solo
per i canoni percepiti a partire dal 2014.
(a cura della Redazione)
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