Risposte ai quesiti

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Arch. loc. e cond. 4/2013
D La riforma dell’istituto condominiale ha previsto una
specif‌ica maggioranza per l’approvazione di delibere
riguardanti l’istallazione, sulle parti condominiali, di
impianti di videosorveglianza. Di quale maggioranza si
tratta? Lo chiede un abbonato di Isernia
R Ai sensi del nuovo art. 1122 ter c.c. “le deliberazioni
concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edif‌icio
di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di
esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di
cui al secondo comma dell’articolo 1136” c.c. Ciò signif‌ica -
alla luce delle modiche recate dalla legge di riforma anche
a quest’ultima disposizione - con un quorum deliberativo
costituito, tanto in prima quanto in seconda convocazione,
dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno la metà
del valore dell’edif‌icio, e con un quorum costitutivo for-
mato, invece, da tanti condomini che rappresentino, in
prima convocazione, la maggioranza dei partecipanti al
condominio e i due terzi del valore dell’edif‌icio; in seconda
convocazione, un terzo dei partecipanti al condominio e
un terzo del valore dell’edif‌icio.
D Pur essendo tenuto a farlo, per la scadenza del 30 no-
vembre 2012 non ho provveduto a versare l’acconto per la
cedolare secca. Come posso rimediare? Domanda da Asti
R È possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento ope-
roso, versando l’imposta in ritardo e applicando le sanzioni
in misura ridotta.
D Ho appena concesso in locazione un mio locale com-
merciale e provveduto alla relativa registrazione del con-
tratto. Sono tenuto anche alla comunicazione di cessione
di fabbricato? Così ci scrive un lettore di Pordenone
R Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fab-
bricati o di porzioni di fabbricati - sia ad uso abitativo sia
ad uso diverso dall’abitativo - per i quali è obbligatoria la
registrazione non è più dovuta la comunicazione di ces-
sione di fabbricato (nota anche come “denuncia di P.S”. o
come “denuncia antiterrorismo”). Ai sensi dell’art. 2, D.L.
n. 79 del 20 giugno 2012 (cosiddetto decreto “Sicurezza”),
come convertito nella legge n. 131 del 7 agosto 2012, la
registrazione del contratto, infatti, ha assorbito, a partire
dal 21 giugno 2012, l’obbligo in questione. La risposta al
quesito, pertanto, è negativa.
D Che tipo di contratto devo utilizzare per locare il mio
appartamento a studenti universitari? Quesito da Padova
R Per stipulare contratti di locazione con studenti uni-
versitari si fa di solito ricorso agli specif‌ici contratti tran-
sitori (art. 5, comma 2, legge 431/1998), di durata da sei
mesi a tre anni (art. 3, comma 1, D.M. 30 dicembre 2002).
Si possono però stipulare altresì contratti transitori ordi-
nari (art. 5, comma 1, legge 431/1998), di durata fra uno
e diciotto mesi (art. 2, comma 1, D.M. 30 dicembre 2002),
e contratti ordinari, detti liberi, di durata di quattro anni
più quattro (art. 2, comma 1, legge 431/1998). Per gli stu-
denti non universitari si deve far ricorso esclusivamente a
queste ultime due tipologie contrattuali, essendo la prima
specif‌ica per gli iscritti a università.
D Un inquilino, che conduce in locazione un locale com-
merciale, domanda (da Arezzo) se la spesa per lo spurgo
del pozzo nero condominiale sia di sua competenza o inve-
ce spetti al locatore.
R Salvo diversa disposizione contenuta nel contratto di
locazione, la spesa di cui trattasi grava sul conduttore.
Così prevede, infatti, l’art. 9 della legge n. 392/1978, ru-
bricato “Oneri accessori”.
D In caso di contratto di locazione per il quale il condut-
tore abbia fornito una f‌ideiussione bancaria a garanzia
delle obbligazioni nascenti dal rapporto, l’opzione per
la cedolare secca assorbe anche l’obbligo di versare, con
riferimento a tale garanzia, l’imposta di registro? Quesito
da Abbiategrasso
R Sì. Lo prevede espressamente l’art. 3, comma 2, D.L.vo
n. 23 del 14 marzo 2011 (“Disposizioni in materia di fede-
ralismo Fiscale municipale”), come da ultimo modif‌icato
dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 (convertito in L. n. 44 del
26 aprile 20121), secondo cui “sui contratti di locazione
aventi a oggetto immobili ad uso abitativo”, assoggettati
alla cedolare secca, “alla f‌ideiussione prestata per il con-
duttore non si applicano le imposte di registro e di bollo”.
AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposte solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni
già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
(a cura della Redazione)
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