Risposte ai quesiti

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Arch. loc. e cond. 3/2013
D È vero che dal 1°gennaio 2013 è cambiata la deduzione
forfettaria Irpef per i redditi da locazione non assoggettati
a cedolare secca? Quesito da Empoli.
R Sì, è vero. La legge di riforma del mercato del lavoro (L.
n. 92 del 28 giugno 2012) ha previsto infatti, a decorrere
dall’1 gennaio 2013 (da applicarsi, quindi, con la dichiara-
zione dei redditi da presentare nel 2014), la riduzione dal
15% al 5% della deduzione forfettaria Irpef per i redditi
da locazione. Nel valutare la convenienza dell’opzione per
la cedolare secca occorrerà, dunque, considerare anche
questo fattore.
D Un condomino non diplomato chiede – da Albareto
(Piacenza) – se potrà continuare ad amministrare il pro-
prio condominio anche dopo l’entrata in vigore della rifor-
ma della disciplina condominiale?
R L’aver conseguito il diploma di scuola secondaria di
secondo grado non è tra i requisiti previsti dal nuovo art.
71 bis c.c., per svolgere l’incarico di amministratore del
proprio condominio. Per maggiori informazioni sull’argo-
mento si rimanda, comunque, alla scheda “Dopo la riforma
del condominio, chi può fare l’amministratore”, pubblicata
sul sito della Confedilizia (www.confedilizia.it).
D Nel nostro condominio – scrive un abbonato di Faen-
za – c’è un locale condominiale vuoto, dove un tempo si
trovava la caldaia centralizzata, ora dismessa. Con quale
maggioranza è possibile vendere tale locale?
R Non è suff‌iciente la maggioranza. Ai sensi dell’art. 1108
c.c. – norma applicabile alla materia condominiale in virtù
dell’espresso rinvio operato dall’art. 1139 c.c. – occorre il
consenso della totalità dei condomini. E anche la legge di
riforma del condominio, sul punto, non ha previsto alcuna
novità.
D Un amministratore di condominio di Ragusa domanda in
che misura sia stata aumentata la detrazione f‌iscale del 36%.
R Per il periodo che va dal 26 giugno 2012 al 30 giugno
2013 la percentuale di spese detraibili dall’Irpef è stata
innalzata al 50% su un tetto di spesa pari a 96.000 euro.
D Sono comproprietario (assieme ai miei quattro fratelli)
di un appartamento aff‌ittato dal quale traggo un reddito
irrisorio. Ho lo stesso optato, nel 2011, per la cedolare sec-
ca ma, dato che l’importo su cui calcolarla non superava i
50 euro, per la scadenza del 30 novembre 2012 ho ritenuto
di non dover versare l’acconto. Ho fatto bene oppure ho
sbagliato? Quesito da Lecce.
R Il comportamento tenuto è stato quello corretto. Infatti,
l’acconto non è dovuto e la cedolare va versata interamente
a saldo, nel giugno del 2013 (codice tributo: 1840), se l’im-
porto su cui calcolare l’acconto non supera 51,65 euro.
AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposte solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni
già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
(a cura della Redazione)
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