Risposta atto. Atto Camera. Risposta scritta pubblicata mercoledì 16 ottobre 2013 in allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze). 5-01163

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PRATICA
pra
1/2014 Arch. loc. e cond.
Atto Camera dei deputati. Interrogazione a risposta immediata
in commissione 5-01163 presentato da Pisano Girolamo, te-
sto di martedì 8 ottobre 2013, seduta n. 92
Pisano e Barbanti. Al Ministro dell’economia e delle f‌inanze. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto sancito dall’articolo 1129 del codice civile e dall’articolo 9 della legge 11 dicembre 2012, n. 220,
l’amministratore deve far transitare su un conto corrente bancario o postale intestato al condominio tutte le somme
introitate dai condomini (ad esempio contributi versati a copertura delle spese ordinarie e straordinarie) o da terzi
(ad esempio rimborso assicurativo, f‌itti attivi di locali condominiali), nonché quelle a chiunque erogate per conto del
condominio (ad esempio pagamenti a fornitori, erario, pubbliche amministrazioni);
ciascun condomino può richiedere all’amministratore di prendere visione della rendicontazione periodica del conto
corrente condominiale, e se interessato, a sue spese, di prenderne copia;
l’articolo 13, comma 2 bis, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
prevede che: «Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esem-
plare con periodicità annuale»:
a) se il cliente è persona f‌isica euro 34,20;
b) se il cliente è soggetto diverso da persona f‌isica euro 100,00»;
le Sezioni Unite della Corte di cassazione civile, con sentenza n. 9148 dell’8 aprile 2008 e la Sezione III della Corte
di cassazione civile, con sentenza n. 16920 del 21 luglio 2009, hanno affermato che l’amministratore e l’assemblea,
nell’ambito del condominio, non possano in alcun modo essere paragonati agli organi di un ente di gestione o, ancora
più in generale, di una persona giuridica ed in particolar modo hanno ulteriormente precisato l’inesistenza giuridica del
condominio e di conseguenza la natura parziaria e non solidale delle obbligazioni condominiali;
l’amministratore è cliente persona f‌isica, a nulla rilevando che sul conto aff‌luiscano somme che egli incassa o paga
nell’interesse del condominio:
se intenda adottare una circolare al f‌ine di chiarire l’applicazione della tariffa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nella misura pari ad euro 34,20 riservata alle persone f‌isiche. (5-01163)
Risposta atto. Atto Camera. Risposta scritta pubblicata merco-
ledì 16 ottobre 2013 in allegato al bollettino in Commissione
VI (Finanze). 5-01163
Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono l’adozione di un’apposita circolare che chiarisca
l’imposta di bollo da applicare, ai sensi della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, agli estratti conto e altri documenti inviati dalle banche e relativi ai conti correnti intestati ai condomini.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.
Ai f‌ini dell’imposta di bollo, l’articolo 13, comma 2 bis, della tariffa allegata al decreto del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevede che l’imposta dovuta per gli estratti di conto corrente venga applicata nella
misura di euro 34,20, se il cliente è persona f‌isica e, nella misura di euro 100, se il cliente è soggetto diverso da persona
f‌isica.
Con riferimento al condominio, la Corte di cassazione con sentenze n. 9148 dell’8 aprile 2008 e n. 16920 del 21 luglio
2009, ha affermato che l’amministratore e l’assemblea nell’ambito del condominio non possono essere paragonati agli
organi di un ente di gestione o, ancora più in generale, ad una persona giuridica.
Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate sottolinea che la previsione normativa in argomento è stata oggetto di inter-
pretazione con la circolare n. 15 del 10 maggio 2013.
In tale sede, è stato ribadito che il trattamento tributario applicabile, ai f‌ini dell’imposta di bollo, agli estratti di conto
corrente è differenziato in ragione del soggetto titolare del rapporto, ed è pari ad euro 34,20, su base annua, se il cliente
è persona f‌isica, e ad euro 100, in base annua, se il cliente è diverso da persona f‌isica.
A tal f‌ine, occorre considerare il soggetto che risulta intestatario del conto corrente o del libretto di risparmio.
Sulla base di tale principio, con riferimento ai conti correnti intestati ad imprenditori individuali, è stato precisato
che l’imposta deve essere comunque applicata nella misura prevista per le persone f‌isiche, a prescindere dall’attività
svolta da tale soggetto.
In considerazione della previsione dettata dal richiamato articolo 13, comma 2 bis, ed in assenza di specif‌iche previ-
sioni al riguardo, deve, dunque ritenersi che nel caso in cui il conto corrente sia intestato al condominio, trattandosi di
soggetto diverso da persona f‌isica, l’imposta di bollo deve essere corrisposta nella misura annua di euro 100,00.
Non sembra assumere rilievo al riguardo, la circostanza che la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che
il condominio non possa essere assimilato «agli organi di un ente di gestione o, ancor più in generale di una persona
giuridica».

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