DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n. 140 - Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1 e 2, che dettano le modalita' ed i criteri della delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge medesima;

Visto l'allegato B della predetta legge, che include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata direttiva 2004/48/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 7, relativo alla Societa' italiana autori ed editori;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d'autore;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

Visto il Codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri per i beni e le attivita' culturali e delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Introduzione nel titolo II della legge 22 aprile 1941 n. 633,

del Capo VII-bis e dell'articolo 99-bis

1. Nel titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il capo VII e' inserito il seguente:

Capo VII-bis - Titolarita' dei diritti connessi - Art. 99-bis. - 1. E' reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, e' individuato come tale nei materiali protetti, ovvero e' annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.

.

Avvertenze:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

oggetti definiti.

- La direttiva 2004/48/CE e' pubblicata nella G.U.C.E

n. L. 195 del 2 giugno 2004.

- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3, e

allegati A e B, della legge 18 aprile 2005, n. 62,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,

supplemento ordinario.

Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di

direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad

adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, i decreti

legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione

alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati

A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto

dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del

Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con

competenza istituzionale prevalente per la materia, di

concerto con i Ministri degli affari esteri, della

giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri

Ministri interessati in relazione all'oggetto della

direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui

all'allegato 8, nonche', qualora sia previsto il ricorso a

sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle

direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo

l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti

organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di

trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del

parere. Qualora il termine per l'espressione del parere

parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi

termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni

che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o

5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di

novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva

2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva

2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva

2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva

2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della

direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della

direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della

direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della

direttiva 2004/35/CE, 2004/38/CE, della direttiva

2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva

2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui

all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.

468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto

anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti

per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda

conformarsi alle condizioni formulate con riferimento

all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto

comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,

corredati dei necessari elementi integrativi di

informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni

competenti per i profili finanziari che devono essere

espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore

di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel

rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla

presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura

indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e

correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del

comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.

5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore

dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per

l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai

mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE,

concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo,

nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui

all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente

articolo, puo' emanare disposizioni integrative e

correttive al fine di tenere conto delle eventuali

disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione

europea secondo la procedura di cui, rispettivamente,

all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e

all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.

6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto

comma, della Costituzione, i decreti legistativi

eventualmente adottati nelle materie di competenza

legislativa delle regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le

province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la

propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del

termine stabilito per l'attuazione della normativa

comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla

data di entrata in vigore della normativa di attuazione

adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel

rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario

e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi

fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A

tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita

indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle

disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso

in cui una o piu' deleghe di...

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