La proposta di legge non rispetta il volere del malato privilegiando il parere del medico curante

AutoreCristina Colombo
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Dopo la richiesta – sollevata da più parti – di intervento nel complesso ambito riguardante il consenso informato e il testamento biologico, il 26 marzo 2009 è stata approvata, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica una proposta di legge recante il titolo: «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento».

La proposta di legge è formata da nove articoli la cui chiarezza ed esaustività saranno fondamentali per la disciplina della materia in questione. L’art. 1, “Tutela della vita e della salute”, intende riconoscere la dignità e la tutela della vita umana oltre che l’importanza fondamentale di un consenso informato, sia nell’interesse del singolo che della collettività. L’articolo riconferma quanto già sostenuto in precedenza e precisamente come nessuno possa essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizioni di legge e con i limiti imposti dal rispetto della vita umana; sottolinea l’importanza dell’abbandono del paternalismo medico (?) e conferma la priorità dell’alleanza tra medico e paziente.

L’art. 2, “Consenso informato”1, individua inizialmente i caratteri distintivi del consenso, rispetto all’attività medico-chirurgica, positivizzando finalmente gli elementi caratterizzanti l’istituto: il consenso deve essere esplicito, attuale, libero, consapevole, revocabile in ogni momento anche parzialmente, preceduto da corrette e complete informazioni del medico, diventa parte della cartella clinica del paziente.

L’art. 2 al comma 6 si occupa, poi, dell’ostico argomento riguardante il consenso informato e l’attività dell’amministratore di sostegno2 considerando anche la posizione dell’inabilitato o del minore emancipato. Si deve pertanto al comma 6 il merito di affrontare, in modo concreto, il problema riguardante il minore e l’incapace, questione da più parti sollevata e bisognosa di risposte.

Finalmente, all’art. 3 la proposta di legge affronta i “Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento”: il cosiddetto testamento biologico. Se il comma 1 riguarda il contenuto del testamento e precisamente l’espressione dell’orientamento del dichiarante in merito ad una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere, escludendo l’intervento di una terza persona fatta eccezione del fiduciario (figura esaminata successivamente all’art. 6 della presente proposta), il secondo e il terzo comma riguardano le modalità di espressione della volontà, rilasciata dal soggetto capace di intendere e di volere. Il comma 4 esclude dalla volontà del soggetto indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli artt. 575, 579, 580 c.p. Il comma 5 considera obbligatori i trattamenti di alimentazione e idratazione dell’individuo, che pertanto...

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