CARIPARMA OBG S.R.L. CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A. -

Avviso di cessione ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"). Cariparma OBG S.r.l. ("Cariparma OBG") comunica che, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. ("Cariparma"), in data 20 maggio 2013 Cariparma OBG ha concluso con Cariparma, Banca Popolare Friuladria S.p.A. ("BPF") e Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. ("Carispe" e, ciascuna tra Cariparma, BPF e Carispe, una "Cedente") tre contratti quadro di cessione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di ciascun contratto quadro di cessione, la relativa Cedente cedera' a Cariparma OBG, e Cariparma OBG acquistera' dalla relativa Cedente, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati dalla relativa Cedente con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa, nonche' ulteriori attivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. n. 310 del 14 dicembre 2006 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "Decreto 310"). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 20 maggio 2013, Cariparma OBG ha acquistato pro soluto da ciascuna Cedente ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo (i "Crediti") che alla data del 18 maggio 2013 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni e specifici: 1. Criteri comuni Crediti derivanti da Contratti di Mutuo: (1) che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del...

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