DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2002, n. 29 - Modificazioni dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di carburanti di sostituzione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute e dell'economia e delle finanze, possono essere apportate modifiche all'allegato al decreto legislativo stesso, al fine di adeguarlo ad eventuali modificazioni delle direttive comunitarie in materia; Visto l'articolo 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo ai controlli; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1997, n. 397, recante "Modificazione dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, recante "Recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2001; Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, ed in particolare l'articolo 1 comma 1, 2 e 3 recante "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 1997; Vista la direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio; Vista la direttiva 2000/71/CE della Commissione del 7 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto dall'articolo 10 della medesima direttiva; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001; Sulla proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute e dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento

Art. 1.

Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, al fine della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche relative al contenuto di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per matena, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse

- L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, recante "Attuazione della direttiva del consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della direttiva della commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, relative al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1994, n. 107, e' il seguente

"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT