DECRETO 6 agosto 2010 - Ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. (10A12542)

IL DIRETTORE GENERALE

del mercato del lavoro

Visto l'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 37, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con il quale viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di seguito denominato Fondo - ed in particolare:

il comma 1 che prevede che le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo e nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della medesima legge n. 68/1999;

il contributo e' concesso nel rispetto delle misure percentuali massime individuate nel medesimo comma, alle lettere a) e b), misure queste attribuite sulla base della riduzione della capacita' lavorativa o delle minorazioni ascritte al soggetto disabile assunto;

il contributo puo' essere concesso altresi' dalle regioni e province autonome, ai sensi della lettera d) del medesimo comma 1, per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilita' operative dei disabili con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile;

il comma 2 che prevede l'ammissibilita' al contributo unicamente delle assunzioni a tempo indeterminato, realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto;

il comma 4 che prevede che la concessione del contributo ai datori di lavoro privati e' subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come introdotto dall'art. 1, comma 37, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che prevede la possibilita' di accesso al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse, da parte del datore di lavoro privato committente che allo scadere della convenzione assume il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare l'art. 11, comma 1, il quale prevede che la trasparenza e' intesa...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT