DECRETO 23 Novembre 2007 - Ripartizione delle risorse per l'annualita' 2006 a carico del Fondo per l'occupazione per il finanziamento dei progetti di formazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 6, comma 4, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, si provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di una quota annua del Fondo per l'occupazione;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 luglio 2007 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto ministeriale 1/CONT/2007 del 15 gennaio 2007 recante approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'ari. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.

  1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 si dispone, per l'annualita' 2006, la destinazione della somma di euro 15.493.706,97 in favore delle regioni e province autonome per i finanziamento di progetti di formazione destinati ai lavoratori occupati.

  2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7033 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge 236 del 19 luglio 1993.

  3. Le regioni e le province autonome, attraverso la concertazione con le parti sociali, realizzata secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione ripartiscono le risorse di cui al presente articolo, tra le seguenti modalita' di intervento:

    1. finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro;

    2. finanziamento di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori.

    Art. 2.

  4. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, pari ad euro 15.493.706,97 vengono assegnate con vincolo di scopo e ripartite tra le regioni e le province autonome, come da tabella di seguito riportata:

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