DELIBERAZIONE 29 luglio 2008 - Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell''articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. (Deliberazione n. 275).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (TUB) e, in particolare:

  1. l'art. 128-bis, in base al quale i soggetti di cui all'art. 115 TUB aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in possesso dei requisiti disciplinati dal CICR, su proposta della Banca d'Italia, in modo da assicurare che l'organo giudicante sia imparziale e rappresentativo e che le procedure assicurino rapidita', economicita' della risoluzione delle controversie ed effettivita' della tutela;

  2. gli articoli 53, comma 1, lettera d), 107, comma 2, e 114-quater, secondo cui la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che dichiara applicabili a Poste Italiane S.p.A. talune disposizioni del TUB, ivi inclusi gli articoli 53 e 128-bis, in relazione all'attivita' di bancoposta;

    Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

    Considerato che l'adesione degli operatori a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce un utile strumento per migliorare i rapporti con la clientela e la fiducia del pubblico nei prestatori di servizi bancari e finanziari, con effetti positivi anche sul piano del contenimento dei rischi legali e reputazionali delle banche e degli intermediari finanziari;

    Ritenuto che la rapidita', l'economicita' e l'effettivita' della tutela nei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie siano assicurate da regole procedimentali uniformi e che l'imparzialita' e la rappresentativita' degli organi decidenti richiedano una composizione dei medesimi rimessa a soggetti riconosciuti come effettivamente rappresentativi dei diversi interessi coinvolti;

    Ritenuto che, ai predetti fini, siano attribuiti alla Banca d'Italia compiti regolamentari e organizzativi;

    Vista la lettera della Consob n. 8018070 del 28 febbraio 2008;

    Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

    Delibera:

    Art. 1.

    Definizioni

    1. Ai fini della presente deliberazione, si intende per:

  3. «cliente», il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari. Per le operazioni di factoring, si considera cliente il cedente, nonche' il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento. Non rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale l'attivita' di intermediazione nei settori bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale;

  4. «controversia», una contestazione relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari, con l'esclusione di quelli non assoggettati al titolo VI del TUB ai sensi dell'art. 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (TUF);

  5. «intermediari», le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attivita' di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del TUB;

  6. «sistema di...

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